COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Fascicolo n. 446/15-16/pf Proc. 8880/499pf 15-16 AA/mf del 29.02.2016 (Cat. Giovanissimi Regionali e Giovanissimi Provinciali). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Carmine Fico, Presidente della società A.S.D. San Giorgio 1926; i sigg. Vincenzo Pascucci e Francesco Ignudi, dirigenti della società A.S.D. San Giorgio 1926; la Società A.S.D. San Giorgio 1926.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Fascicolo n. 446/15-16/pf Proc. 8880/499pf 15-16 AA/mf del 29.02.2016 (Cat. Giovanissimi Regionali e Giovanissimi Provinciali). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Carmine Fico, Presidente della società A.S.D. San Giorgio 1926; i sigg. Vincenzo Pascucci e Francesco Ignudi, dirigenti della società A.S.D. San Giorgio 1926; la Società A.S.D. San Giorgio 1926. La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicate hanno consentito l’impiego di calciatori non tesserati, nelle gare dalla società A.S.D. San Giorgio 1926. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori Sigg. Vincenzo Pascucci e Francesco Ignudi con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nelle gare erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico dei predetti accompagnatori ufficiali e del Presidente Sig. Carmine Fico l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 15/09/2016. Tutti i deferiti sono presenti ed in particolare il Presidente Sig. Carmine Fico prendeva la parola osservando che per quanto riguardo il mancato tesseramento questo dipende dal fatto che altri loro tesserati portano lo stesso cognome “Esposito” e pertanto si era trattato di un mero caso di omonimia. Con riferimento poi alla mancata certificazione medica, dichiara che in realtà il calciatore era già stato sottoposto a visita medica come da certificazione agli atti. Prende la parola la Procura che quindi eccepiva che il riferimento alla certificazione medica allegata, era priva di dato certo e in ogni caso il calciatore non era stato tesserato, pertanto il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Presidente Carmine Fico la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per i dirigenti Vincenzo Pascucci e Francesco Ignudi la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.S.D. San Giorgio 1926 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. San Giorgio 1926 alla data della gara, e che la certificazione medica agli atti è effettivamente priva dato certo in quanto proveniente da struttura privata. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Esposito Andrea era stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento rispetto a questo Tribunale Federale Territoriale seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il Presidente Carmine Fico mesi 12 di inibizione; per i dirigenti i Sigg. Pascucci Vincenzo e Ignudi Francesco mesi 12 di inibizione e per la società A.S.D. San Giorgio 1926 euro 500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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