COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 445/15-16/pf Proc. 8909/487pf 15-16 AA/ac – del 29.02.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Bruno Michelino Rocco, Presidente ed allenatore della società Azzurra Calcio Grotta; I calciatori: Di Donato Gino, Fulchino Andrea, Nitti Andrea e Viatrio Andrea della società Azzurra Calcio Grotta; il Dirigente Sig. Vitiello Raffaele della società Azzurra Calcio Grotta. Gare: A.s.d. Azzurra Calcio Grotta / Oasi San Feliciana del 01.11.2015; A.s.d. Azzurra Calcio Grotta / Micri del 24/10/2015. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori Di Donato Gino, Fulchino Andrea (per la gara A.s.d. Azzurra Calcio Grotta /Oasi San Feliciana del 01.11.2015) ed i calciatori Nitti Andrea e Vitario Andrea (per la gara A.s.d. Azzurra Calcio Grotta / Micri del 24/10/2015) della società A.s.d. Azzurra Calcio Grotta, sono stati impiegati, malgrado non fossero tesserati.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 445/15-16/pf Proc. 8909/487pf 15-16 AA/ac – del 29.02.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Bruno Michelino Rocco, Presidente ed allenatore della società Azzurra Calcio Grotta; I calciatori: Di Donato Gino, Fulchino Andrea, Nitti Andrea e Viatrio Andrea della società Azzurra Calcio Grotta; il Dirigente Sig. Vitiello Raffaele della società Azzurra Calcio Grotta. Gare: A.s.d. Azzurra Calcio Grotta / Oasi San Feliciana del 01.11.2015; A.s.d. Azzurra Calcio Grotta / Micri del 24/10/2015. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori Di Donato Gino, Fulchino Andrea (per la gara A.s.d. Azzurra Calcio Grotta /Oasi San Feliciana del 01.11.2015) ed i calciatori Nitti Andrea e Vitario Andrea (per la gara A.s.d. Azzurra Calcio Grotta / Micri del 24/10/2015) della società A.s.d. Azzurra Calcio Grotta, sono stati impiegati, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Vitiello Raffaele, per la gara A.s.d. Azzurra Calcio Grotta / Micri del 24/10/2015 e dallo stesso Presidente Bruno Michelino Rocco per la gara A.s.d. Azzurra Calcio Grotta /Oasi San Feliciana del 01.11.2015 con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nella gara erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Vitiello Raffaele e Presidente Bruno Michelino Rocco l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.s.d. Azzurra Calcio Grotta ed il suo presidente, Sig. Bruno Michelino Rocco, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 15/09/2016. Tutti i deferiti sono assenti ad eccezione del Presidente Sig. Bruno Michelino il quale ammetteva il mancato tesseramento dei calciatori affermando però che gli stessi erano forniti di certificazione medica. Preso atto dell’ammissione del Presidente e dopo aver rilevato che agli atti non risultava depositata alcuna certificazione medica, il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Di Donato Gino, Fulchino Andrea, Nitti Andrea e Vitario Andrea (3) giornate di squalifica ciascuno, per il Presidente Bruno Michelino Rocco la sanzione di anni uno (1) mesi 9 di inibizione, per il dirigente Vitiello Raffaele la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.s.d. Azzurra Calcio Grotta la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 1.200,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.s.d. Azzurra Calcio Grotta alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Di Donato Gino, Fulchino Andrea, Nitti Andrea e Vitario Andrea sono stati impegnati nelle gare in epigrafe, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento rispetto a questo Tribunale Federale Territoriale seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura.P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per i calciatori Di Donato Gino, Fulchino Andrea, Nitti Andrea e Vitario Andrea 1 gare di squalifica ciascuno; per il Presidente Bruno Michelino Rocco mesi 16 di inibizione; per il dirigente accompagnatore il Sig. Vitiello Raffaele mesi 10 di inibizione e per la società A.s.d. Azzurra Calcio Grotta euro 900,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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