COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 443/15-16/pf Proc. 8894/491pf 15-16 AA/cc – del 29.02.2016 – Cat. Calcio a 5 Femminile DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.ra Sonia Dimonti, Presidente A.S.D. Futsal Girl Benevento.; la calciatrice: Angela Botte, per avere la stessa disputata, in posizione irregolare la gara Delfino C5 Femminile / Futsal Girl Benevento del 1.11.2015; il sig, Mercurio Nazzareno, dirigente accompagnatore A.S.D. Futsal Girl Benevento; la Società A.S.D. Futsal Girl Benevento.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 22 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 443/15-16/pf Proc. 8894/491pf 15-16 AA/cc – del 29.02.2016 – Cat. Calcio a 5 Femminile DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.ra Sonia Dimonti, Presidente A.S.D. Futsal Girl Benevento.; la calciatrice: Angela Botte, per avere la stessa disputata, in posizione irregolare la gara Delfino C5 Femminile / Futsal Girl Benevento del 1.11.2015; il sig, Mercurio Nazzareno, dirigente accompagnatore A.S.D. Futsal Girl Benevento; la Società A.S.D. Futsal Girl Benevento. Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stata impiegata nella gara su indicata dalla società A.S.D. Futsal Girl Benevento, malgrado non fosse tesserata. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Mercurio Nazzareno e del Presidente sig. Sonia Dimonti con la prescritta dichiarazione che la calciatrice indicata nella gara era regolarmente tesserata ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto dirigente accompagnatore e del Presidente Sonia Dimonti l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione della giovane calciatrice ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S.D. Futsal Girl Benevento ed il suo presidente Sig. Sonia Dimonti non/facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 15/09/2016. Tutti i deferiti erano assenti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la calciatrice Botte Angela tre (3) giornate di squalifica; il Presidente Dimonti la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il dirigente Nazzareno Mercurio la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.S.D. Futsal Girl Benevento la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Futsal Girl Benevento alla data della gara, e che la certificazione medica agli atti è effettivamente priva dato certo in quanto proveniente da struttura privata. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che la calciatrice Angela Botte era stata impegnata in gara, senza essere tesserata, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che la stessa non era stata sottoposta a regolare visita medica e che dunque, non era coperta da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento rispetto a questo Tribunale Federale Territoriale seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la calciatrice Botte Angela la squalifica per una (1) giornata di gara; per il Presidente Dimonti Sonia mesi 8 di inibizione; per il dirigente il Sig. Nazzareno Mercurio mesi 8 di inibizione e per la società A.S.D. Futsal Girl Benevento euro 200,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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