COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.450 Proc. 7889/548pf 15-16 AA/mg – del 5.02.2016 Cat. Regionali Allievi DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.r Cesarano Vincenzo, Presidente della società A.S.D.Scafatese Calcio 1922; I calciatori: Riccardo Caiazzo, Raffaele Casarucci, Ciro Catania, Aramando Barretta, Francesco Esposito e Gerardo Sannino (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; il sig. Mario Altieri, dirigente della società A.S.D. Scafatese calcio 1922; la Società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc.450 Proc. 7889/548pf 15-16 AA/mg – del 5.02.2016 Cat. Regionali Allievi DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.r Cesarano Vincenzo, Presidente della società A.S.D.Scafatese Calcio 1922; I calciatori: Riccardo Caiazzo, Raffaele Casarucci, Ciro Catania, Aramando Barretta, Francesco Esposito e Gerardo Sannino (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; il sig. Mario Altieri, dirigente della società A.S.D. Scafatese calcio 1922; la Società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922. Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicate sono stati impiegati nelle gare dalla società A.S.D. Scafatese Calcio 1922, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore Sig. Mario Altieri con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nelle gare erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore ufficiale e del Presidente Sig.r Vincenzo Cesarano l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922 ed il suo presidente Sig. VINCENZO CESARANO non/facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 22/09/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Riccardo Caiazzo, Raffaele Casarucci, Ciro Catania, Armando Barretta, Francesco Esposito e Gerardo Sannino 3 gare di squalifica ciascuno, per il dirigente Mario Altieri anni uno (1) mesi 6 di inibizione; per il Presidente Vincenzo Cesarano anni 1 anno e mesi 6 di inibizione e per la società ASD Scafatese Calcio 1922 3 punti di penalizzazione ed € 1.000,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. ASD Scafatese Calcio 1922 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Riccardo Caiazzo, Raffaele Casarucci, Ciro Catania, Francesco Esposito, Armando Barretta e Gerardo Sannino sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento rispetto a questo Tribunale Federale Territoriale seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Riccardo Caiazzo, Raffaele Casarucci, Ciro Catania, Francesco Esposito, Armando Barretta e Gerardo Sannino 3 gare di squalifica ciascuno; per il dirigente Mario Altieri l’inibizione per mesi 18, al Presidente Vincenzo Cesarano mesi 18 di inibizione e per la società ASD Scafatese Calcio 1922 € 800,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it