COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. _453/15-16/PF Prot.9618/555 pf 15-16AA/us DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente ORZA Aniello Del calciatore MILONE Michele Del dirigente accompagnatore RONGA Antonino per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società U.S.D. INTERCAMPANIA ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: PIANETA SPORT SARNO / U.S.D. INTERCAMPANIA / 17.10.2015 (1^ CTG GIRONE F)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. _453/15-16/PF Prot.9618/555 pf 15-16AA/us DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente ORZA Aniello Del calciatore MILONE Michele Del dirigente accompagnatore RONGA Antonino per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società U.S.D. INTERCAMPANIA ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: PIANETA SPORT SARNO / U.S.D. INTERCAMPANIA / 17.10.2015 (1^ CTG GIRONE F) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato (dall’esame degli atti, il Milone risulta invero tesserato macon la qualifica di “collaboratore” e, quindi, non come calciatore). Contesta altresì la mancata sottoposizione del Milone agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Ronga Antonino con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie. All’udienza di discussione (22.09.2016), è comparso il Milone assistito dal proprio difensore, quest’ultimo costituitosi anche per il Ronga, il quale invocava il proscioglimento o, gradatamente, un trattamento sanzionatorio mite. La Procura ha concluso per la declaratoria di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore 9 gare di squalifica (contestandogli l’aggravante della qualità di dirigente); per il presidente ed il dirigente 1 anno e mesi 6 di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento: a nulla valgono le deduzioni difensive svolte oralmente dagli incolpati, dacché non sorrette dal benché minimo supporto probatorio. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti: non si fa luogo all’applicazione dell’aggravante in quanto contestata dalla Procura solo all’odierna udienza e non nell’atto di contestazione dell’addebito disciplinare. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato, ad un trattamento sanzionatorio più severo, seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Milone Michele 3 gare di squalifica; per il presidente Orza Aniello ed il dirigente Ronga Antonino mesi 8 di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 200,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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