COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. _456/15-16/PF Prot. 954/526 pf15-16 AA/ac DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente ARIANNA Carmine b) Del calciatore CASSESE Viviano c) Del calciatore FERRARA Nello per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società F.C. PALMESE SOCCER ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: 1) F.C. PALMESE SOCCER / Stella Vesuviana / 01.11.2015 (Campionato provinciale Giovanissimi ) per CASSESE Viviano 2) Pasquale Avino / F.C. PALMESE SOCCER / 25/10/2015 (Campionato provinciale Giovanissimi ) per FERRARA Nello

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. _456/15-16/PF Prot. 954/526 pf15-16 AA/ac DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente ARIANNA Carmine b) Del calciatore CASSESE Viviano c) Del calciatore FERRARA Nello per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società F.C. PALMESE SOCCER ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: 1) F.C. PALMESE SOCCER / Stella Vesuviana / 01.11.2015 (Campionato provinciale Giovanissimi ) per CASSESE Viviano 2) Pasquale Avino / F.C. PALMESE SOCCER / 25/10/2015 (Campionato provinciale Giovanissimi ) per FERRARA Nello La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione degli stessi agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal presidente FC Palmese Soccer, Arianna Carmine, anche in veste di accompagnatore ufficiale, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie. All’udienza di discussione (22.09.2016), è comparso il solo ARIANNA il quale chiedeva un trattamento sanzionatorio mite, ammettendo tra l’altro gli addebiti. La Procura ha concluso per la declaratoria di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori 3 gare di squalifica ciascuno e per il presidente Arianna 1 anno e mesi 6 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento: a nulla valgono le deduzioni difensive svolte oralmente dall’incolpato, trattandosi peraltro di ammissione del fatto tardiva ed avvenuta in presenza di elementi probatori schiaccianti. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato, ad un trattamento sanzionatorio più severo, seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Cassese Viviano e Ferrara Nello 3 gare di squalifica ciascuno; per ARIANNA Carmine mesi 10 di inibizione e per la società 2 punti di penalizzazione ed € 400,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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