COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. _459/15-16/PF Prot. 9957/729 pf13-14/MS/vdb DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente Giuseppe Junior Trisciuoglio Del dirigente segretario Franco Mottola Del dirigente accompagnatore Nicola Trisciuoglio Società AS Calcio Uomo Nuovo Napoli per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 52 comma 2 e 16,comma 4 lett. a) del NOIF per aver,attraverso un‘operazione di fusione per incorporazione tra le società ASD Rita Ercolano e ASD Uomo Nuovo Napoli 2010 nella società AS Calcio Uomo Nuovo Napoli,in data 21/06/2012, a titolo oneroso, compravenduto il titolo sportivo della Società ASD Rita Ercolano, così eludendo il divieto di commerciabilità di quest’ultimo.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. _459/15-16/PF Prot. 9957/729 pf13-14/MS/vdb DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente Giuseppe Junior Trisciuoglio Del dirigente segretario Franco Mottola Del dirigente accompagnatore Nicola Trisciuoglio Società AS Calcio Uomo Nuovo Napoli per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 52 comma 2 e 16,comma 4 lett. a) del NOIF per aver,attraverso un‘operazione di fusione per incorporazione tra le società ASD Rita Ercolano e ASD Uomo Nuovo Napoli 2010 nella società AS Calcio Uomo Nuovo Napoli,in data 21/06/2012, a titolo oneroso, compravenduto il titolo sportivo della Società ASD Rita Ercolano, così eludendo il divieto di commerciabilità di quest’ultimo. La Procura Federale contesta ai prevenuti l’avvenuta cessione a titolo oneroso del titolo sportivo appartenente alla società ASD Rita Ercolano dissimulata attraverso la fusione per incorporazione della stessa con l’altra società coinvolta,ASD Uomo Nuovo Napoli 2010, nella nuova società ASD Uomo Nuovo Napoli. L’indagine della Procura muoveva da una vertenza attivata dall’allenatore Mottola Ciro per il pagamento di compensi pattuiti nei confronti dell’ASD Rita Calcio ed avanzata nei confronti della società incorporante sopra ricordata. Dall’istruttoria svolta nel corso di tale vertenza è emerso che,a fronte dell’incorporazione,fu pattuito il pagamento della somma di euro 19.200,00 apparentemente elargita dalla società ASD Nuovo Napoli 2010 (società incorporata) in favore del l.r. della società ASD Rita Calcio (incorporata) ai fini della totale estinzione delle pregresse obbligazioni di quest’ultima. Tale operazione, a parere del tribunale, costituisce una chiara operazione di elusione del divieto di commercializzazione del titolo, e ciò sulla base dei seguenti elementi presuntivi: a) la società incorporata era in possesso del titolo sportivo che risultava pertanto acquisito dalla società nata dell’incorporazione; b) la dazione del danaro appare del tutto ingiustificata ed ultronea rispetto allo scopo dacchè la successione per incorporazione avrebbe comunque determinato la auccessione nei rapporti debitori delle società fuse Per tali motivi, gli addebiti mossi dalla Procura appaiano fondati Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato, ad un trattamento sanzionatorio più severo, seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a ciascuno di essi l’inibizione per 6 (sei), ed a carico della società AS Calcio Uomo Nuovo Napoli l’ammenda di euro 1.000,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito. ORDINANZA Preliminarmente, il Tribunale rileva che il deferimento non risulta formulato nei confronti del Sig. Gaetano Perna: invero, seppure dal corpo dell’atto di deferimento risulta il coinvolgimento dello stesso nei fatti in contestazione, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell’ASD Rita Ercolano, società che avrebbe ceduto il titolo sportivo a titolo oneroso, in violazione delle NOIF e del CGS, il nominativo del predetto PERNA non risulta tuttavia nell’elenco dei soggetti nei confronti dei quali, in quanto “deferiti”, risulta esercitata l’azione disciplinare. A tal proposito, di nessun rilievo è la circostanza che il Perna risulta menzionato nell’atto di incolpazione e che a lui risulti regolarmente notificato l’atto, attesa la formale assenza del deferimento nei suoi riguardi e la significativa assenza all’odierna udienza. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone lo stralcio della posizione del Sig. Gaetano Perna e la restituzione degli atti alla Procura affinché proceda alla rinnovazione del deferimento nei confronti dello stesso. Manda alla segreteria per l’estrazione di copia degli atti da restiuire alla Procura. Trattiene per la decisione il fascicolo relativo agli altri incolpati.
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