COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 462/15-16/PF Prot. 824/1306pf15-16/AA/ac/cc DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente SALOME’ CRUZ Loredana Del calciatore CANGIANIELLO Antonio Del calciatore VESUVIO Mirko Del calciatore AURICCHIO Giuseppe Del dirigente accompagnatore ASCIONE Francesco per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD CRUZ FUTBALL PIBES ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: ASD CRUZ FUTBALL PIBES / Materdei del 25.01.2015 ASD CRUZ FUTBALL PIBES / Sporting Boscoreale del 02.04.2015 ASD CRUZ FUTBALL PIBES / V. Junior Napoli del 05.05.2015 Centro Ester / ASD CRUZ FUTBALL PIBES del 24.05.2015 Giovanissimi Regionali 2014-2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 462/15-16/PF Prot. 824/1306pf15-16/AA/ac/cc DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente SALOME’ CRUZ Loredana Del calciatore CANGIANIELLO Antonio Del calciatore VESUVIO Mirko Del calciatore AURICCHIO Giuseppe Del dirigente accompagnatore ASCIONE Francesco per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD CRUZ FUTBALL PIBES ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: ASD CRUZ FUTBALL PIBES / Materdei del 25.01.2015 ASD CRUZ FUTBALL PIBES / Sporting Boscoreale del 02.04.2015 ASD CRUZ FUTBALL PIBES / V. Junior Napoli del 05.05.2015 Centro Ester / ASD CRUZ FUTBALL PIBES del 24.05.2015 Giovanissimi Regionali 2014-2015 La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie ed all’udienza di discussione (26.09.2016) nessuno compariva. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori 12 gare di squalifica ciascuno; per il Presidente SALOME’ CRUZ Loredana anni uno (1) e mesi sei (6) di inibizione, per il dirigente Ascione Francesco anni 2 di inibizione e per la società 4 punti di penalizzazione ed € 1.200,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento, ed a nulla valgono le difese generiche avanzate dal calciatore. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Presidente SALOME’ CRUZ Loredana la sanzione sportiva dell’inibizione per anni 1 mesi 6; al dirigente AURICCHIO Giuseppe la sanzione sportiva dell’inibizione per anni 1 mesi 8; ai calciatori CANGIANIELLO Antonio, VESUVIO Mirko e ASCIONE Francesco la sanzione della squalifica per 8 (otto) giornate ciascuno ed alla società ASD CRUZ FUTBALL PIBES l’ammenda di € 1.000,00 e 4 punti di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del c.u.. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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