COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 463/15-16/PF Prot. 785/1208pf15-16/AA/ac/cf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente GHERARDI Giuseppe Del calciatore VENTURINO Michele Del calciatore SERMINIO Francesco Del calciatore DE LIGUORO Daniele Dei dirigenti accompagnatori FREZZA Raffaele e ROMANO Marco per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF (nonché dell’art 1 bis CGS in relazione agli artt. 61, 39 e 43 NOIF quanto al dirigente) nonché della società ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: ARCI SCAMPIA / ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA del 29.03.2015 (per De Liguoro e Serminio) ALBA Turris / ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA del 8/3/2015 (per Venturino) Allievi C5 Napoli 2014-2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 463/15-16/PF Prot. 785/1208pf15-16/AA/ac/cf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente GHERARDI Giuseppe Del calciatore VENTURINO Michele Del calciatore SERMINIO Francesco Del calciatore DE LIGUORO Daniele Dei dirigenti accompagnatori FREZZA Raffaele e ROMANO Marco per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF (nonché dell’art 1 bis CGS in relazione agli artt. 61, 39 e 43 NOIF quanto al dirigente) nonché della società ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: ARCI SCAMPIA / ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA del 29.03.2015 (per De Liguoro e Serminio) ALBA Turris / ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA del 8/3/2015 (per Venturino) Allievi C5 Napoli 2014-2015 La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione ala gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie ed all’udienza di discussione (26.09.2016) nessuno compariva. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori 3 gare di squalifica ciascuno; per il presidente GHERARDI Giuseppe ed i dirigenti FREZZA Raffaele e ROMANO Marco anni uno e mesi sei di inibizione ciascuno e per la società ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA 2 punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento, ed a nulla valgono le difese generiche avanzate dal calciatore. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Presidente GHERARDI Giuseppe ed ai dirigenti FREZZA Raffaele e ROMANO Maco e la sanzione sportiva dell’inibizione per mesi 16 (sedici); ai calciatori VENTURINO Michele, SERMINIO Francesco e DE LIGUORI Daniele la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate ciascuno ed alla società ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA l’ammenda di € 800,00 e 2 punti di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del c.u.. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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