COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 460/15-16/PF. Prot. 1292 pf 15-16 AA/ac DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente MALTEMPO Raffaele Del calciatore EBOLI Simone Del dirigente accompagnatore VITO Enzo per violazione dell’articolo 1bis comma 1 e 10 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF (nonché dell’art 1 bis CGS in relazione agli artt. 61, 39 e 43 NOIF quanto al dirigente) nonché della società ASD VILLA LITERNO CALCIO ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: ASD VILLA LITERNO CALCIO / Real Santa Maria a Vico del 19.10.2015 Vitula FC Villa Literno / ASD VILLA LITERNO CALCIO del 26.10.2015 Juniores Regionali

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 460/15-16/PF. Prot. 1292 pf 15-16 AA/ac DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente MALTEMPO Raffaele Del calciatore EBOLI Simone Del dirigente accompagnatore VITO Enzo per violazione dell’articolo 1bis comma 1 e 10 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF (nonché dell’art 1 bis CGS in relazione agli artt. 61, 39 e 43 NOIF quanto al dirigente) nonché della società ASD VILLA LITERNO CALCIO ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: ASD VILLA LITERNO CALCIO / Real Santa Maria a Vico del 19.10.2015 Vitula FC Villa Literno / ASD VILLA LITERNO CALCIO del 26.10.2015 Juniores Regionali La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie ed all’udienza di discussione (26.09.2016) nessuno compariva. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore 12 gare di squalifica; per il presidente anni uno e mesi sei di inibizione; per il dirigente anni uno e mesi nove di inibizione e per la società 2 punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento, ed a nulla valgono le difese generiche avanzate dal calciatore. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare Presidente MALTEMPO Raffaele ed al dirigente Vito Enzo la sanzione sportiva dell’inibizione per mesi 10 (dieci); al calciatore EBOLI Simone la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate ed alla società ASD VILLA LITERNO l’ammenda di € 400,00 e 2 punti di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del c.u.. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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