COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 467/15-16/PF DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente FISCINA VIncenzo Del calciatore PISANO Angelo Del dirigente accompagnatore TORRE Michele e RISOLI Vito per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF (nonché dell’art 1 bis CGS in relazione agli artt. 61, 39 e 43 NOIF quanto al dirigente) nonché della società CASELLE IN PITTARI ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: CASELLE IN PITTARI / Buonabitacolo Soccer del 10.01.2015 e CASELLE IN PITTARI / Magorno del 22.02.2015 2^ Ctg CR Campania

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 29 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 467/15-16/PF DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente FISCINA VIncenzo Del calciatore PISANO Angelo Del dirigente accompagnatore TORRE Michele e RISOLI Vito per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF (nonché dell’art 1 bis CGS in relazione agli artt. 61, 39 e 43 NOIF quanto al dirigente) nonché della società CASELLE IN PITTARI ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: CASELLE IN PITTARI / Buonabitacolo Soccer del 10.01.2015 e CASELLE IN PITTARI / Magorno del 22.02.2015 2^ Ctg CR Campania La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dai dirigenti accompagnatori ufficiali con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie ed all’udienza di discussione (26.09.2016) compariva il solo calciatore che protestava la sua buona fede, in quanto a suo dire uno dei dirigenti della società sportiva gli aveva assicurato la regolarità del tesseramento. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore PISANO Angelo 12 gare di squalifica; per il presidente FISCINA VIncenzo ed i dirigenti TORRE Michele e RISOLI Vito anni uno e mesi sei di inibizione ciascuno e per la società 2 punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento, ed a nulla valgono le difese generiche avanzate dal calciatore. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare Presidente FISCINA Vincenzo ed ai dirigenti TORRE Michele e RISOLI Vito la sanzione sportiva dell’inibizione per anni 1 (uno); al calciatore PISANO Angelo la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate ed alla società CASELLE IN PITTARI MESI l’ammenda di € 400,00 e 2 punti di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del c.u. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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