COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 480 ; Prot.878/1328pf15-16/AA/ac/cc. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente DI Dio Guido; del calciatore ACCOMANDO Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società AS ALTA IRPINIA ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS. GARA: AS Alta Irpina / San Vito di Montoro del 19/04/2015 (3^ ctg).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 480 ; Prot.878/1328pf15-16/AA/ac/cc. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico Del Presidente DI Dio Guido; del calciatore ACCOMANDO Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società AS ALTA IRPINIA ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS. GARA: AS Alta Irpina / San Vito di Montoro del 19/04/2015 (3^ ctg). La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal Presidente in veste di dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano tutti regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti facevano pervenire memorie a mezzo del difensore, Avv. Walter Mauriello, ed all’udienza di discussione (03.10.2016) compariva il medesimo difensore che si riportava alla memoria, chiedendo gradatamente applicarsi l’istituto della continuazione di illeciti con il provvedimento emesso da questo Tribunale il 28/7/2016 (CU n. 7, pag. 305). Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore sei gare di squalifica; per il presidente anni uno e mesi sei di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale si riservava la decisione. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Ciò nondimeno, come correttamente rilevato dal difensore, l’illecito oggetto del presente procedimento si inserisce, anche sotto il profilo cronologico, con quanto già fatto oggetto di giudizio di questo Tribunale col provvedimento pubblicato il 28/7/2016 nel c.u. n. 7, pag. 305, a carico della stessa società ASD ALTA IRPINIA, del DI DIO e dello stesso calciatore Accomando, cui sono stati rispettivamente inflitti una multa di euro 500,00, nove mesi di inibizione e quattro giornate effettive di squalifica con riferimento a gare disputate dal gennaio a maggio 2015. Pare congruo, pertanto, che i fatti oggetto del presente procedimento vengano puniti in termini di aumento di sanzione rispetto a quanto già inflitto ai prevenuti col richiamato provvedimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al DI DIO Guido la sanzione sportiva dell’inibizione per ulteriori mesi 4 (quattro) come aumento della sanzione inflitta col provvedimento pubblicato il 28/7/2016 nel c.u.. 7, pag. 305; al calciatore Accomando la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata ulteriore rispetto a quanto inflitto col provvedimento pubblicato il 28/7/2016 nel c.u. n. 7, pag. 305 ed alla società ASD Alta Irpinia l’ammenda di € 200,00 e 1 punto di penalizzazione come aumento della sanzione già inflitta col provvedimento pubblicato il 28/7/2016 nel c.u. n. 7, pag. 305. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del c.u.. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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