COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 476 Componenti: Proc. 2686/1288pf 15 16/AA/ac/cf – del 15.09.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Domenico Della Croce, Presidente della società A.S.D. Real Baiano ; Sig. Vito Colucci, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Lib.Grottolella / Real Baiano del 10.05.2015. (Campionato di Terza Categoria); il sig. Marco Romanelli, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Real Baiano; la società A.S.D. Real Baiano.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 476 Componenti: Proc. 2686/1288pf 15 16/AA/ac/cf – del 15.09.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Domenico Della Croce, Presidente della società A.S.D. Real Baiano ; Sig. Vito Colucci, calciatore (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Lib.Grottolella / Real Baiano del 10.05.2015. (Campionato di Terza Categoria); il sig. Marco Romanelli, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Real Baiano; la società A.S.D. Real Baiano. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. Real Baiano, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Vito Colucci con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente sig. Della Croce Domenico l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Real Baiano ed il suo presidente Della Croce Domenico non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 17/102016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Vito Colucci 3 giornate di squalifica, per il dirigente Marco Romanelli anni 1 (uno) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Domenico Della Croce la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società Asd Real Baiano la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Asd Real Baiano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Vito Colucci è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Vito Colucci la squalifica per 3 giornate di gara, al dirigente Marco Romanelli l’inibizione per mesi 8, al Presidente Domenico Della Croce l’inibizione per mesi 8 ed alla società Asd Real Baiano l’ammenda di € 200,00 ed 1 (uno) punto di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it