COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 499 Proc. 9275/544pf 15-16 AA/mg – dell’ 8.03.2016 Cat. Campionato Regionale under 17 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Visone Michele, (all’epoca dei fatti) Presidente della società A.S.D. Micri; I calciatori: Esposito Marco e Mancini Salvatore (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; i sigg. De Rosa Benedetto E Di Mauro Antonio, Dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Micri; la Società A.S.D. Micri.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 499 Proc. 9275/544pf 15-16 AA/mg – dell’ 8.03.2016 Cat. Campionato Regionale under 17 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Visone Michele, (all’epoca dei fatti) Presidente della società A.S.D. Micri; I calciatori: Esposito Marco e Mancini Salvatore (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; i sigg. De Rosa Benedetto E Di Mauro Antonio, Dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Micri; la Società A.S.D. Micri. La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare dalla società A.S.D. Micri, malgrado non fossero tesserati, senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. De Rosa Benedetto e Di Mauro Antonio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nelle gare erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico dei predetti accompagnatori ufficiale e del Presidente Sig. Visone Michele l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S.D. Micri ed il suo presidente Sig. Visone Michele non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 17/10/2016. Presenti il Presidente Visone Michele ed il dirigente Di Mauro Antonio i quali dichiaravano di aver consegnato nei termini la documentazione di rito. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Esposito Marco e Mancini Salvatore, 3 giornate di squalifica ciascuno, per i dirigenti De Rosa Benedetto e Di Mauro Antonio anni 1 (uno) mesi 6 di inibizione ciascuno, per il Presidente Visone Michele la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società Asd Micri la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Micri alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Esposito Marco e Mancini Salvatore sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Esposito Marco e Mancini Salvatore la squalifica per 3 giornate di gara ciascuno, ai dirigenti De Rosa Benedetto e Di Mauro Antonio l’inibizione per mesi 8 ciascuno, al Presidente Visone Michele l’inibizione per mesi 8 ed alla società Asd Micri l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it