COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 363 Proc.10522/616 pf 15-16 Av/mf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico di Rota Raffaele,

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 363 Proc.10522/616 pf 15-16 Av/mf DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico di Rota Raffaele, elettivamente presso l’avv. Raffaele Cirillo, con studio in Baronissi (SA) alla via Corte Madonna del Rosario 30/B «perché nella qualità di Delegato assembleare durante l’assemblea elettiva convocata per il 24/10/2015, presentava avverso le decisioni assunte in quella sede ricorso amministrativo dinanzi al TAR Lazio Rosa per chiederne l’annullamento previa sospensiva, senza aver atteso l’integrale esperimento dei mezzi di gravame e reclamo ammessi dall’ordinamento sportivo della FIGC e senza aver richiesto l’espressa autorizzazione alla deroga del c.d. vincolo di giustizia di cui all’art. 30 CGS, commi 1 e 2; a tal fine, ricorreva strumentalmente, per non incorrere in tale divieto, a tesseramenti e dimissioni, tutti in qualità di dirigente, con ben tre società dilettantistiche dall’inizio della corrente stagione sportiva al 22.10.2015, così risultando tesserato o meno a seconda delle date in cui venivano presentati i mezzi di reclamo innanzi agli organi di giustizia sportiva ovvero dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Lazio; condotta perpetrata in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3 C GS e dei doveri di lealtà, onestà e probità ivi contenuti». Il 1° aprile 2016 la Procura federale deferiva il prevenuto dinanzi a questo Tribunale, evidenziando che dalle prove documentali raccolte era emerso che il Rota era stato tesserato tre volte con tre diverse società tra l’ 1/7/2015 ed il 12/11/2015 (esattamente, come “dirigente” della ASD Santa Margherita dall’1/7/2015 al 24/9/2015; come “dirigente” della ASD La Mennola dal 12/10/2015 al 21/10/2015 ed infine con l’ASD Centola, nella stessa veste di “dirigente”, dal 22/10/2015 al 12/11/2015). In particolare, l’ultima delle cariche sopra ricordate cessava, come detto il 12.11.2015, in concomitanza della cessazione dell’attività della ASD Centola. In tale arco temporale, il Rota proponeva due ricorsi dinanzi al TAR Lazio, il 22.10.2015 ed il 31.10.2015: in particolare, nel primo di essi, egli si qualificava “Presidente” della società calcistica, pur non avendo mai ricoperto tale carica quanto, come detto, quella di mero “dirigente”. A parere della Procura federale, le tempistiche dell’assunzione delle cariche e delle relative cessazioni evidenziava la loro strumentalità in relazione alla legittimazione alla proposizione dei ricordati ricorsi dinanzi al TAR Lazio. All’udienza del 4/7/2016 il Tribunale rilevava che l’avviso di fissazione dell’udienza al Rota risultava pervenuto in data 28/6/2016; rinviava quindi l’udienza al 7/7/2016, dandone comunicazione al prevenuto e quivi rifissava udienza per il 28/7/2016, dando atto del provvedimento presidenziale di abbreviazione del termine ex art. 30, comma 1, CGS emesso in data 4/7/2016. Sia per l’udienza del 4/7/2016 che per quella successiva del 7/7/2016 ed infine per quella del 28/7/2016, il difensore del Rota faceva pervenire memorie nelle quali, in sintesi: a) deduceva l’inosservanza del termine a difesa ex art. 30, comma 11, CGS; la decadenza ex art. 34 CGS per il decorso del termine di novanta giorni a far data dal deferimento, e concludeva invocando la declaratoria di estinzione del procedimento. Il Tribunale evidenzia anzitutto che l’avviso per l’udienza del 28/7/2016 è stato ricevuto dal Rota l’8/7/2016 di tal che, sia in ragione del cumulo dei termini precedentemente maturati, sia del provvedimento di abbreviazione appena ricordato, non sussiste alcuna violazione del termine ex art. 30, comma 1, CGS. Sempre in via preliminare, vanno poi rigettate le eccezioni sollevate dalla difesa del Rota circa l’asserita “estinzione” del procedimento e dell’azione disciplinare. L’eccezione è infondata in quanto i termini indicati nell’art. 34 bis, comma 1 in relazione al comma 4 ed al comma 6, devono intendersi ordinatori e non perentori (cfr. in termini Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, decisione 1/7/2016, Comunicato Ufficiale n. 2/tfn – Sezione Disciplinare 2016/2017, procedimento a carico di A carico di: Yusupha Yaffa, società AC Milan spa e Bologna FC 1909 spa; cfr. anche Tribunale Federale Territoriale c/o CR Campania, Comunicato Ufficiale n. 5 del 21 luglio 2016, Pagina 267, Rinaldi + altri). Nel merito, l’azione disciplinare appare fondata. Risulta per tabulas che il Rota ebbe ad adire il TAR Lazio per l’annullamento dei CC.UU. 136 e 148 A della LND coi i quali venivano disposte misure atte a disciplinare l’assemblea elettiva che si sarebbe tenuta il 24.10 successivo; a tale mezzo di gravame, seguì un secondo ricorso presentato il 31.10.2015 avente ad oggetto la delibera di nomina del Presidente della LND e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. In ragione della verificata qualità di tesserato della FIGC del prevenuto al tempo della proposizione dei ricorsi, sussiste peraltro il c.d. “vincolo di giustizia”: il tesseramento e l’affiliazione, infatti, comportano l’adesione incondizionata del soggetto alla cosiddetta clausola compromissoria, attraverso cui l’affiliato acconsente che le controversie insorgenti per questioni interne all’ordinamento sportivo vadano risolte da organismi, sempre sportivi, appositamente costituiti (Sulla validità di tale clausola si veda Cass. civ., sez. lav., 1 agosto 2003, n. 11751). Ne consegue che il tesserato avrebbe dovuto impugnare i provvedimenti sopra ricordati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva o al Collegio di Garanzia dello Sport anziché rivolgersi al T.A.R. Lazio. La misura delle sanzioni richieste dalla Procura Federale appare congrua e commisurata alla gravità dell’illecito in contestazione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di ritenere Rota Riccardo responsabile degli illeciti di cui in rubrica ed applica al medesimo la sanzione di mesi sei di inibizione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del c.u. e/o da eventuale nuovo tesseramento del prevenuto. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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