COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 498 Proc. 2849/1278 pf 15-16 AA/ac/cf – del 21.09.2016 Cat. Campionato Regionale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Orabona Michele, (all’epoca dei fatti) Responsabile del settore giovanile della società s.r.l. Aversa Normanna; il calciatore Kigianwia Mehrabe e il dirigente Sagliocco Giulio per violazione dell’Art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’Art. 39 e 43 NOIF nonché della società S.F. Aversa Normanna srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 e art. 1 bis comma 5 C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 498 Proc. 2849/1278 pf 15-16 AA/ac/cf – del 21.09.2016 Cat. Campionato Regionale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Orabona Michele, (all’epoca dei fatti) Responsabile del settore giovanile della società s.r.l. Aversa Normanna; il calciatore Kigianwia Mehrabe e il dirigente Sagliocco Giulio per violazione dell’Art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’Art. 39 e 43 NOIF nonché della società S.F. Aversa Normanna srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 e art. 1 bis comma 5 C.G.S. La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti: Michele Orabona, in proprio e quale ex rappresentante del settore giovanile della S.F. Aversa Normanna srl, nonché la Aversa Normanna srl a mezzo del suo legalòe rappresentante Claudio Buono, conferivano mandato all’ Avv. Eduardo Chiacchio a rappresentarli davanti agli organi di giustizia sportiva. L’Avv. Chiacchio faceva pervenire a T.F.T. Campania a mezzo Pec del 13/10/2016 memoria difensiva e relativi allegati. All’udienza di discussione in data odierna 17/10/2016, il Rappresentante della Procura Federale insisteva per L’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Kigianwia Mehrabe due (2) gare di squalifica ; per il Sig. Orabona Michele ed il dirigente Sagliocco Giulio anni 1 (uno) e mesi 6 di inibizione ciascuno e per la Società S.f. Aversa Normanna srl 1 punto di penalizzazione e 600,00 euro di ammenda. L’Avv. Gianpaolo Calò quale sostituto processuale dell’Avv. Chiacchio , a sua volta insisteva per il rigetto del deferimento riportandosi alle ragioni già illustrate nella memoria difensiva. Il Tribunale rileva innanzitutto che i deferimenti della Procura Federale traggono origine dal mancato tesseramento del calciatore Kigianwia Mehrabe. Come tuttavia ampiamente e documentalmente dimostrato, è evidente che, per un mero errore materiale, negli atti della Procura viene indicato un nominativo diverso rispetto a quello che in realtà ha partecipato alla gara contestata e che risulta identificato nella relativa distinta di gara come Mehrhbi K. Gianluca, documento di identità n. AV6686716 rilasciato dal Comune di Mugnano di Napoli. Il suddetto calciatore, come correttamente individuato nella distinta di gara, risulta regolarmente tesserato alla data dello svolgimento della gara contestata. In considerazione di quanto sopra il Tribunale ritiene superata ogni altra eccezione avanzata dalla difesa dei deferiti e P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA Dichiara i soggetti deferiti non responsabili di fatti loro ascritti Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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