COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dalla Soc. Casoria Calcio 1979 Gara: Casoria Calcio 1979 / Cicciano Calcio del 25/9/2016 In relazione alla gara in epigrafe, la società Casoria Calcio si duole della partecipazione irregolare del calciatore SCAFARO Gennaro, militante nei ranghi della società antagonista, che avrebbe preso parte alla gara del 25/9/2016 benché squalificato (per due giornate) in virtù di provvedimento del GST pubblicato a pag. 2666 del CU 118 del 19/5/2016.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dalla Soc. Casoria Calcio 1979 Gara: Casoria Calcio 1979 / Cicciano Calcio del 25/9/2016 In relazione alla gara in epigrafe, la società Casoria Calcio si duole della partecipazione irregolare del calciatore SCAFARO Gennaro, militante nei ranghi della società antagonista, che avrebbe preso parte alla gara del 25/9/2016 benché squalificato (per due giornate) in virtù di provvedimento del GST pubblicato a pag. 2666 del CU 118 del 19/5/2016. La reclamante invoca, ai sensi dell’art. 17, comma 5, CGS, la sanzione della perdita della gara col punteggio 0-3 a carico della soc. Cicciano Calcio. Il reclamo è infondato. Dagli accertamenti svolti è infatti emerso che il calciatore SCAFARO Gennaro ha militato nel periodo 2/9/2016 al 5/9/2016 nella compagine dell’A.S.D. Gladiator, nel Campionato Interregionale, ove non ha disputato l’unica gara tenutasi in tale lasso temporale (Sersale/Gladiator, disputata il 4/9/2016); tesserato successivamente (il 6/9/2016) per la soc. Cicciano Calcio, il calciatore in parola non ha preso parte alla gara del 10.9.2016 disputata contro la squadra della soc. Villa Literno, così scontando la seconda delle due giornate di squalifica. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge il reclamo proposto dalla Soc. Casoria Calcio 1979 e dispone l’incameramento della tassa.
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