COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: Stasia Soccer / Oratorio Don Guanella del 18/9/2016 CORREZIONE D’ERRORE MATERIALE Il Presidente, letto il C.U. n. 34 del 13/10/2016 a pag. 768 nella parte in cui viene trascritta la delibera in oggetto;considerato che l’anzidetta trascrizione reca numerosi errori di digitazione del testo della delibera nella parte motiva, avendo la segreteria di questo Tribunale omesso di inserire, dopo le parole “rileva” (al rigo 1) il testo scritto nella postilla contrassegnata con un asterisco;considerato che il testo corretto della deliberazione è il seguente:“L

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 Ottobre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: Stasia Soccer / Oratorio Don Guanella del 18/9/2016 CORREZIONE D’ERRORE MATERIALE Il Presidente, letto il C.U. n. 34 del 13/10/2016 a pag. 768 nella parte in cui viene trascritta la delibera in oggetto;considerato che l’anzidetta trascrizione reca numerosi errori di digitazione del testo della delibera nella parte motiva, avendo la segreteria di questo Tribunale omesso di inserire, dopo le parole “rileva” (al rigo 1) il testo scritto nella postilla contrassegnata con un asterisco;considerato che il testo corretto della deliberazione è il seguente:“La Corte Sportiva d’Appello territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo si palesa parzialmente fondato. Il prevenuto risponde dell’illecito sportivo consistito nell’aver assunto comportamenti irriguardosi ed offensivi, oltre che antisportivi, nei confronti del ddg, durante la gara del Campionato di Promozione, girone B, tra ASD Stasia Soccer e ASD Oratorio Don Guanella del 18/096/2016.All’esito della comunicazione della fissazione dell’udienza, non sono pervenute memorie. Invero, malgrado le notifiche siano regolari, le parti sono rimaste assenti. In ordine al reclamo, lo stesso merita accoglimento in considerazione del fatto che l’atto, di per sé, nonostante sia assolutamente da stigmatizzare, non rappresenta episodio particolarmente riprovevole e tale da giustificare così grave sanzione. P.Q.M. in riforma del provvedimento del GST riduce la squalifica del Sig. Orefice Domenico a tre gare effettive. Dispone l’addebito della tassa qualora non versata. Dispone nuova pubblicazione del provvedimento sopra richiamato nel C.U., ferma la decorrenza degli effetti dello stesso a far data dalla precedente pubblicazione.
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