COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Proc. 2852/134 pf 16-17 AA/ac/cf – del 21.09.2016 Cat. Attività Mista DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Di Giacomo Emilio, Presidente della Società Usd Rufoli; Sig. Mannina Nicolae Cristian e Parisi Nicola, calciatori della Società Usd Rufoli (per aver disputato in posizione irregolare le gare di cui al deferimento); Sig. Santoro Paolo, Dirigente accompagnatore della società Usd Rufoli; La Società Usd Rufoli.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Proc. 2852/134 pf 16-17 AA/ac/cf – del 21.09.2016 Cat. Attività Mista DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Di Giacomo Emilio, Presidente della Società Usd Rufoli; Sig. Mannina Nicolae Cristian e Parisi Nicola, calciatori della Società Usd Rufoli (per aver disputato in posizione irregolare le gare di cui al deferimento); Sig. Santoro Paolo, Dirigente accompagnatore della società Usd Rufoli; La Società Usd Rufoli. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società Usd Rufoli, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore Sig. Santoro Paolo con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nelle gare erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore ufficiale ed al Presidente Sig. Di Giacomo Emilio l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società Usd Rufoli, ed il suo presidente Sig. Di Giacomo Emilio non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 204/10/2016. Nessuno compare presente dei deferiti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Mannina Nicolae Cristian quindici (15) giornate di squalifica e per Parisi Nicola sei (6) giornate di squalifica , per il dirigente Santoro Paolo anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Di Giacomo Emilio la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società Usd Rufoli la penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Usd Rufoli alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Mannina Nicolae Cristian e Parisi Nicola sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo Tribunale Federale, se pur contenuto al di sotto delle richieste della Procura Federale.P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Mannina Nicolae Cristian la squalifica per sette (7) giornate di gara e per Parisi Nicola la squalifica per quattro (4) giornate di gara, al dirigente Santoro Paolo l’inibizione per mesi 10, al Presidente Di Giacomo Emilio l’inibizione per mesi 10 ed alla società Usd Rufoli 2 punti di penalizzazione (da scontare nel campionato corrente) e l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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