COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 370 Proc. 13195/1101pf 15 16/AA/ac/cf – del 17.05.2016 (3^ categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Grella Lorenzo, Presidente della Società ASD Sporting Sturno Sig. Penta Michele, calciatore della società Asd Sporting Sturno (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Sporting Sturno / Frequentum Calcio 2013 del 11.04.2015. (3^ Cat.); la società A.S.D. Sporting Sturno

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 370 Proc. 13195/1101pf 15 16/AA/ac/cf – del 17.05.2016 (3^ categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Grella Lorenzo, Presidente della Società ASD Sporting Sturno Sig. Penta Michele, calciatore della società Asd Sporting Sturno (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Sporting Sturno / Frequentum Calcio 2013 del 11.04.2015. (3^ Cat.); la società A.S.D. Sporting Sturno La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società Asd Sporting Sturno, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Grella Lorenzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente sig. Grella Lorenzo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd Sporting Sturno ed il suo Presidente Grella Lorenzo non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 24/10/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Penta Michele (6) giornate di squalifica, per il Presidente Grella Lorenzo la sanzione di anni 1 mesi 9 di inibizione, e per la società Asd Sporting Sturno la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Asd Sporting Sturno alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Penta Michele è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Penta Michele la squalifica per 4 giornate di gara ciascuno, al Presidente Grella Lorenzo l’inibizione per mesi 12 ed alla società Asd Sporting Sturno l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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