COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.489 Proc. 2856/36 pf 16-17 AA/ac – del 20.09.2016 Cat. Campionati Allievi DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Castellano Salvatore, Presidente A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi; I calciatori: Mattia Carchia; Fischietti Simone della Società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento); sig. Competiello Angelo, Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi; la Società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.489 Proc. 2856/36 pf 16-17 AA/ac – del 20.09.2016 Cat. Campionati Allievi DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Castellano Salvatore, Presidente A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi; I calciatori: Mattia Carchia; Fischietti Simone della Società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento); sig. Competiello Angelo, Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi; la Società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi. La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare su indicate dalla società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Competiello Angelo con la prescritta dichiarazione che i calciatori Mattia Carchia, Fischietti Simone indicati nelle gare erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico dei predetti accompagnatori e del Presidente Sig. Castellano Salvatore l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi ed il suo presidente Sig. Castellano Salvatore non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 24/10/2016. Prendeva la parola l’Avv. Fiorillo per conto della società deferita e del Sig. Competiello, la quale, nel richiamare integralmente le memorie difensive allegate agli atti, insisteva nel chiedere per il Sig. Competiello il non dover procedere in quanto già sanzionato dal Gst ( u. comunicato n. 22 del 4/2/2016) e per quanto concerne tutti i deferiti che i due calciatori erano stati sottoposti a visita medica ben prima della gara in questione e che il mancato tesseramento era frutto di un mero disguido nella elaborazione telematica delle relative pratiche riconducibile nell’ambito dell’errore scusabile. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Mattia Carchia, Fischietti Simone tre (3) giornate di squalifica ciascuno, per il dirigente Competiello Angelo anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Castellano Salvatore la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. In via preliminare il tribunale, con riferimento alla posizione del Sig. Competiello ed alle eccezioni avanzate dalla difesa di non dover procedere in quanto già sanzionato dal GST, osserva che i due organi di Giustizia Sportiva, nella specie, operano su due piani diversi. Mentre infatti il GST giudica il riferimento alle vicende legate alla competizione sportiva intercorsa tra Nusco 75 e S.S. Giuseppe Siconolfi del 16/12/2015 ed alle conseguenti irregolarità rilevate, questo Tribunale, diversamente, decide sui deferimenti avanzati dalla procura federale al termine della propria attività di indagine contro comportamenti individuali illeciti e contrari al codice di G.S. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi alla data della gara. Mentre risulta provata in virtù di certificazione medica prodotta dalla difesa ed allegata agli atti l’idoneità all’attività sportiva agonistica dei due calciatori, attestato dallo specialista in medicina dello sport Dott. Salvatore Auriemma in data 28/10/2015. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Mattia Carchia, Fischietti Simone sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa, risultando poco convincente la tesi della difesa secondo cui l’inconveniente sarebbe riconducibile ad un mero errore disguido della elaborazione telematica e come tale, pertanto, erano scusabili. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Mattia Carchia, Fischietti Simone la squalifica per 3 giornate di gara ciascuno, al dirigente Competiello Angelo, anche tenendo conto della sanzione già combinata dal G.S., l’inibizione per mesi 8, al Presidente Castellano Salvatore l’inibizione per mesi 10 ed alla società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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