COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. N. 489 prot. 1401/1098 pf15-16/AA/ac/cc del 29.07.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.S: a carico: del dirigente accompagnatore Sig. Pordasco Giuseppe della società ASD Accademia C.G.E. N. SIBILIA per violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS in relazione agli artt. 61 commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF quanto ai dirigenti), GARE: del 06.02.2015 Real Lions/ASD Accademia C.G.E.N. Sibilia (Giovanissmi C.R. Campania S.S. 2014/2015).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. N. 489 prot. 1401/1098 pf15-16/AA/ac/cc del 29.07.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.S: a carico: del dirigente accompagnatore Sig. Pordasco Giuseppe della società ASD Accademia C.G.E. N. SIBILIA per violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS in relazione agli artt. 61 commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF quanto ai dirigenti), GARE: del 06.02.2015 Real Lions/ASD Accademia C.G.E.N. Sibilia (Giovanissmi C.R. Campania S.S. 2014/2015). Nell’ambito del medesimo procedimento oggetto di deferimento all’udienza del 17.10.2016 il Difensore Avv. Giovanni Calabrese munito delle procure speciali chiedeva per gli altri deferiti l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS e pertanto questo Tribunale disponeva lo stralcio della posizione del Sig. Pordasco Giuseppe. All’udienza del 17.10.2016 la Procura Federale rappresentata dall’Avv. Biagio Romano chiedeva per il Sig. Pordasco Giuseppe l’inibizione per anni 1 e mesi 6 per aver svolto le funzioni di accompagnatore Ufficiale della società ASD Accademia C.G.E.N. Sibilia in occasione della gara Real Lions Accademia C.G.E N Sibilla (Giovanissimi) del 06.02.2015 in cui è stato impegnato il calciatore Nazih Houssan sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; Ritiene il Collegio che i fatti contestati al Sig. Pordasco Giuseppe siano provati “per tabulas” risultando che il calciatore Nazih Houssan non fosse tesserato per la società ASD Accademia C.G E N Sibilla alla data della gara suindicata. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere tesserato con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque non era coperto da polizza assicurativa. La sanzione va quindi definita come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale indice per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere il deferito responsabile della violazione ascritta e di applicatore al Sig. Pordasco Giuseppe dirigente accompagnatore della società ASD Accademia C. G. E N. Sibilia l’inibizione di mesi 8. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del C.U. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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