COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 03 Novembre 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA DEL 9/10/2016 FOOTBALL CLUB AVELLINO – FOOTBALL CLUB PAOLISI 992

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 03 Novembre 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA DEL 9/10/2016 FOOTBALL CLUB AVELLINO – FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 La Usd F.C. Avellino ha proposto il rituale reclamo, dopo il preannuncio, inviato a mezzo fax, con riferimento alla gara in oggetto. Con detto reclamo veniva richiesto al GST, dopo aver "Pregiudizialmente (riconosciuto) come mezzo di prova il filmato consegnato su supporto informatico (DVD) allegato allo stesso" che adottasse i seguenti provvedimenti "In via principale: per i fatti esposti e confermati dal filmato di ritenere la società Football Club Paolisi 992 unica responsabile della sospensione definitiva della gara per i comportamenti dei propri tesserati e tifosi e, per gli effetti sanzionarla con la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 3/0 in favore della società reclamante; in via subordinata: nella denegata ipotesi di cui l'Ill.mo Giudice ritenesse non sufficienti le argomentazioni esposte per sanzionare la società F.C. Paolisi 992 con la punizione sportiva della perdita della gara disporre la ripetizione della gara poiché la sospensione stessa non può essere imputata in alcun modo alla società reclamante". Il GST, preso atto del referto redatto dal Direttore di gara, provvedeva a convocare la terna arbitrale per chiarimenti. Il reclamo, sia pure in relazione alla richiesta subordinata, merita accoglimento e deve essere accolto. Tenuto conto che non è rilevante il filmato, quale "fonte di prova", infatti, sia con l'originario referto che con le dichiarazioni rese a seguito di apposita convocazione di questo GST, emerge come il Direttore di gara non abbia valutato con la necessaria serenità la situazione determinatasi dopo l'espulsione di un calciatore della società Paolisi, avvenuta all'undicesimo minuto di gioco. In primo luogo, infatti nessun riferimento viene fatto ad una eventuale, anche solo potenziale, situazione di pericolo per l'incolumità dell'Arbitro, degli Assistenti o dei Calciatori che prendevano parte alla gara, dovendosi tra l'altro precisare come, per concordi dichiarazioni fornite all'Organo Giudicante, si è verificato, per fortuna, un mero "tentativo" da parte di alcuni tifosi, di scavalcare la rete di recinzione. Sul punto, anzi, uno degli Assistenti, ascoltato alla presenza del rappresentante dell'AIA, ha espressamente dichiarato che le Forze dell'Ordine non presenti al momento della sospensione della gara, sono giunte dopo circa quindici minuti dalla decisione adottata dall'Arbitro con l'ulteriore precisazione che "con la presenza delle Forze dell'Ordine la partita si sarebbe potuta portare a conclusione" e l'affermazione che "i sostenitori della società F.C. Avellino non ebbero comportamenti rilevanti da un punto di vista disciplinare". Lo stesso Assistente, inoltre, ha testualmente affermato che "circa sessanta/settanta tifosi della società Football Club Paolisi 992 si avvicinarono alla recinzione mentre uno solo tentò di scavalcare ma non lo fece più" aggiungendo inoltre, a descrivere il complessivo clima determinatosi sul terreno di gioco, che "entrambi i dirigenti delle squadre in particolare quello del Paolisi, collaborarono a ristabilire la calma". Il Direttore di gara, del resto, non ha descritto ulteriori episodi di violenza o un clima di contestazione, sia da parte dei calciatori, sia da parte dei dirigenti delle due società sia, infine, da parte dei tifosi presenti sugli spalti tale da far ritenere impossibile, pena il determinarsi di concrete situazioni di pericolo, la prosecuzione della gara. Non appare pertanto condivisibile – pur comprendendo l'intento che ha animato il Direttore di gara, di "prevenire" possibili ulteriori episodi di violenza – la decisione dell'Arbitro di sospendere definitivamente la gara. Deve tuttavia precisarsi che, contrariamente a quanto indicato dal reclamo USD F.C. Avellino, non vi è prova o comunque non è agevole rinvenire un concreto ed incontestabile nesso di casualità tra la decisione dell'Arbitro ed il comportamento dei tifosi e di alcuni tesserati del Paolisi, così da poter affermare che la sospensione della gara decisa dall'Arbitro sia "imputabile", con le richieste conseguenze disciplinari, alla Soc. F. C. Paolisi 992. Ne consegue che il reclamo deve essere rigettato per la parte relativa alla domanda principale. In conseguenza dell'accoglimento della domanda subordinata Il Giudice Sportivo Territoriale in applicazione di quanto disposto dall'art. 17, comma 4, lettera C, del CGS, DELIBERA A) di accogliere il reclamo proposto dalla società F.C. Avellino; B) di annullare il provvedimento di sospensione della gara adottato dall'arbitro e di ordinare, pertanto, la ripetizione della gara indicata in epigrafe, dando mandato alla Segreteria del C.R. Campania di fissare la nuova data per la disputa della stessa: C) di confermare i provvedimenti già adottati e pubblicati; D) di comminare l'ammenda di euro 160,00 alla società F.C. Avellino per la partecipazione dei propri tesserati ad una rissa allargata; E) di comminare alla società F.C. Paolisi 992 la sanzione di euro 280,00 per la partecipazione dei propri tesserati ad una rissa allargata e per il tentativo dei propri sostenitori di invadere il terreno di gioco. Si dispone restituirsi la tassa di reclamo, versata.
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