COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 510 Proc. 3559/139pf 16-17 AA/ac/cf – del 7.10.2016 – Campionato Juniores Under 17. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pezone Francesco, all’epoca dei fatti Presidente A.S.D. Virtus Liburia; Il calciatore Pezone Giuseppe (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Pol.Baronissi / Virtus Liburia del 21.11.2015 Campionato Juniores Regionale Under 17); Il sig. Pezone Emilio, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della A.S.D. Virtus Liburia; la Società A.S.D. Virtus Liburia.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 510 Proc. 3559/139pf 16-17 AA/ac/cf – del 7.10.2016 - Campionato Juniores Under 17. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pezone Francesco, all’epoca dei fatti Presidente A.S.D. Virtus Liburia; Il calciatore Pezone Giuseppe (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Pol.Baronissi / Virtus Liburia del 21.11.2015 Campionato Juniores Regionale Under 17); Il sig. Pezone Emilio, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della A.S.D. Virtus Liburia; la Società A.S.D. Virtus Liburia. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società ASD Virtus Liburia, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Pezone Emilio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Pezone Francesco l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Virtus Liburia ed il suo presidente, Sig. Pezone Francesco non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 07/11/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Pezone Giuseppe tre (3) giornate di squalifica, per il dirigente Pezone Emilio anni 1 (uno) mesi sei di inibizione, per il Presidente Pezone Francesco la sanzione di anni 1(uno) mesi sei di inibizione, e per la società Asd Virtus Liburia la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Virtus Liburia alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Pezone Giuseppe è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Pezone Giuseppe la squalifica per tre (3) giornate di gara, al dirigente Pezone Emilio l’inibizione per mesi otto, al Presidente Pezone Francesco l’inibizione per mesi otto ed alla società Asd Virtus Liburia l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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