COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 513 Proc. 3628/21pf 16-17 AA/ac – del 10.10.2016 – Campionato Regionale di 2ª Cat. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pecoraro Alfonso, Presidente SOC. Pol. Olimpia Capri C. Pecoraro; Il calciatore Fernando Christopher Roi (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Olimpia Capri C. Pecoraro / Millenium Bellavista del 5.12.2015 Campionato Regionale di Seconda Categoria; Il sig. Falciani Gianfranco, dirigente accompagnatore della Olimpia Capri C. Pecoraro; la Società Olimpia Capri C. Pecoraro.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 513 Proc. 3628/21pf 16-17 AA/ac – del 10.10.2016 – Campionato Regionale di 2ª Cat. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pecoraro Alfonso, Presidente SOC. Pol. Olimpia Capri C. Pecoraro; Il calciatore Fernando Christopher Roi (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Olimpia Capri C. Pecoraro / Millenium Bellavista del 5.12.2015 Campionato Regionale di Seconda Categoria; Il sig. Falciani Gianfranco, dirigente accompagnatore della Olimpia Capri C. Pecoraro; la Società Olimpia Capri C. Pecoraro. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società Soc. Olimpia Capri C. Pecoraro, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Falciani Gianfranco con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Pecoraro Alfonso l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società Olimpia Capri C. Pecoraro ed il suo presidente Sig. Pecoraro Alfonso facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 07/11/2016. All’udienza partecipava il Presidente Alfonso Pecoraro, il quale, nel riconoscere i fatti addebitati, faceva tuttavia presene che il calciatore aveva già effettuato la visita medica come da certificazione che si lasciava agli atti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Fernando Christopher Roi sei (6) giornate di squalifica, per il dirigente Gianfranco Falciani anni 1 (uno) mesi sei (6) di inibizione, per il Presidente Alfonso Pecoraro la sanzione di anni 1(uno) mesi sei (6) di inibizione, e per la società Olimpia Capri C. Pecoraro € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Olimpia Capri C. Pecoraro alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Fernando Christopher Roi è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Fernando Christopher Roi la squalifica per tre (3) giornate di gara, al dirigente Gianfranco Falciani l’inibizione per mesi otto (8), al Presidente Alfonso Pecoraro l’inibizione per mesi otto (8) ed alla società Olimpia Capri C. Pecoraro l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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