COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 514 Proc. 3858/148pf 16-17 AA/ac/cf – del 13.10.2016 Cat. Calcio a Cinque serie C2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Napolitano Salvatore, Presidente A.S.D. Sparta; Il calciatore Serpico Michele (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Sparta/Mutria Sport del 16.01.2016 di Calcio a Cinque Serie C2; Il sig. Mattiello Ciro, dirigente accompagnatore della A.S.D. Sparta; la Società A.S.D. Sparta.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 514 Proc. 3858/148pf 16-17 AA/ac/cf – del 13.10.2016 Cat. Calcio a Cinque serie C2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Napolitano Salvatore, Presidente A.S.D. Sparta; Il calciatore Serpico Michele (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Sparta/Mutria Sport del 16.01.2016 di Calcio a Cinque Serie C2; Il sig. Mattiello Ciro, dirigente accompagnatore della A.S.D. Sparta; la Società A.S.D. Sparta. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società ASD Sparta, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Mattiello Ciro con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Napolitano Salvatore l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Sparta ed il suo presidente Sig. Mattiello Ciro non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 07/11/2016. All’udienza si costituiva l’Avv. Monica Fiorillo che rappresentanza del Presidente Napolitano Salvatore, del Dirigente Mattiello Ciro e della Società Asd Sparta, la quale, dopo aver fatto presente che per il calciatore Serpico Michele era stata fatta richiesta di tesseramento in data 13/01/2016 (e cioè antecedente allo svolgimento della gara in questione), si opponeva alla richiesta delle sanzioni fatte dalla Procura Federale, richiamando alcune sentenze del Tribunale Nazionale in cui le sanzioni applicate erano state meno gravose di quelle richieste dalla Procura. In senso contrario a quanto osservato dall’ Avv. Fiorillo, il rappresentante della procura Federale rilevava che il tesseramento del calciatore Serpico era in realtà avvenuto solo in data 22/01/2016 ( e quindi dopo lo svolgimento della gara) e per quanto riguarda le sanzioni richieste queste sono in linea con la recentissima giurisprudenza della Corte di Appello Federale che nel riformare le decisioni Territoriale ha comminato analoghe sanzioni a quelle richieste e pertanto concludeva insistendo per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Serpico Michele tre (3) giornate di squalifica, per il dirigente Mattiello Ciro anni 1 (uno) mesi sei (6) di inibizione, per il Presidente Napolitano Salvatore la sanzione di anni 1(uno) mesi sei (6) di inibizione, e per la società Asd Sparta € 800,00 di ammenda. In via preliminare osserva il Collegio che la data del tesseramento non coincide con la relativa richiesta (nella fattispecie del 13/01/2016) ma solo con la successiva convalida dell’ufficio di Tesseramento competente (nella specie avvenuta solo il 22/01/2016). Pertanto il Collegio ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Sparta alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Serpico Michele è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Serpico Michele la squalifica per tre (3) giornate di gara, al dirigente Mattiello Ciro l’inibizione per mesi otto (8), al Presidente Napolitano Salvatore l’inibizione per mesi otto (8) ed alla società Asd Sparta l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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