COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. N. 458 Prot. 7283/551 pf15-16/ SP/ac DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) del presidente della società VIRTUS JUNIOR NAPOLI, FONTANELLA Gennaro (per violazione dell’articolo 1 bis comma 1 CGS e 10, comma 2, CGS per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori FIOCCO Ciro e VECCHIONE Nicola e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi, nelle fila della Virtus Junior Napoli, nel corso della gara Promotion Soccer – Virtus Junior Napoli (Giovanissimi Provinciale Napoli, 2.11.2015); b) del Sig. CROCE Raffaele, Dirigente Accompagnatore della Soc. Virtus Junior Napoli, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, e degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra Virtus Junior Napoli nella gara Promotion Soccer – Virtus Junior Napoli (Giovanissimi Provinciale Napoli, 2.11.2015) in cui sono stati impiegati i posizione irregolare i calciatori FIOCCO Ciro e VECCHIONE Nicola, sottoscrivendo la relativa distinta di gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa; c) della Soc. Virtus Junior Napoli, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 CGS, per i comportamenti di cui sopra posti in essere dai signori Fontanella Gennaro e Croce Raffaele, nelle rispettive qualità.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. N. 458 Prot. 7283/551 pf15-16/ SP/ac DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) del presidente della società VIRTUS JUNIOR NAPOLI, FONTANELLA Gennaro (per violazione dell’articolo 1 bis comma 1 CGS e 10, comma 2, CGS per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori FIOCCO Ciro e VECCHIONE Nicola e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi, nelle fila della Virtus Junior Napoli, nel corso della gara Promotion Soccer – Virtus Junior Napoli (Giovanissimi Provinciale Napoli, 2.11.2015); b) del Sig. CROCE Raffaele, Dirigente Accompagnatore della Soc. Virtus Junior Napoli, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, e degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra Virtus Junior Napoli nella gara Promotion Soccer – Virtus Junior Napoli (Giovanissimi Provinciale Napoli, 2.11.2015) in cui sono stati impiegati i posizione irregolare i calciatori FIOCCO Ciro e VECCHIONE Nicola, sottoscrivendo la relativa distinta di gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa; c) della Soc. Virtus Junior Napoli, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 CGS, per i comportamenti di cui sopra posti in essere dai signori Fontanella Gennaro e Croce Raffaele, nelle rispettive qualità. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con avviso del 25/1/2016, la Procura Federale comunicava agli incolpati l’avvenuta chiusura delle indagini e forniva loro le informazioni di cui all’art. 32 ter? comma 4, CGS: l’atto risulta recapitato alla Soc. Virtus Junior Napoli il 28/1/2016 con racc.ar n.908855-8, e nella stessa data al Croce (Racc. 908858-0) ed al Fontanella (racc. 908857-9). Con istanza datata 29/1/2016, il sig. Fontanella chiedeva al Procuratore Federale di essere sentito a sua discolpa: l’atto veniva ricevuto sia a mezzo posta elettronica (protocollato il 29/1/2016) che cartaceamente (protocollato l’1/2/2016) e, quindi, risulta tempestivamente esercitata la facoltà di cui al ricordato art. 32 ter comma 4 CGS nel pur esiguo termine di tre giorni assegnato dal Procuratore Federale con l’avviso di cui sopra. Sta di fatto che, in data 11/2/2016, l’avv. Eduardo Chiacchio, nelle more officiato dagli incolpati per la loro difesa, comunicava la propria impossibilità a comparire il dì successivo e chiedeva pertanto rinvio dell’audizione (cfr. mail dell’11/2/2016, ore 19:11). Ancora, in data 29/2/2016, l’Ufficio della Procura Federale riceveva comunicazione dell’avv. Monica Fiorillo della rinuncia alla richiesta di audizione del Sig. Fontanella (cfr. mail del 19/2/2016, ore 19:11). All’esito di ciò, il 17/3/2016 il Procuratore Federale formulava l’atto di deferimento. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento per il 24/10/2016. I deferiti facevano pervenire memorie difensive ed all’udienza indicata comparivano il sig. Fontanella con l’assistenza dell’avv. Monica Fiorillo, difensore anche dell’altro deferito. In via preliminare, il difensore chiedeva dichiararsi l’irricevibilità del deferimento, dacché formulato – a suo dire – in violazione del termine ex art. 32 ter, comma 4, CGS: al riguardo, richiamavano il principio dettato da ultimo dal T.F.N. col provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 26/TFN. La Procura deduceva che il termine ex art. 32 ter, comma 4, non sarebbe perentorio e che da esso discenderebbe esclusivamente l’inutilizzabilità degli atti di indagine svolti successivamente alla scadenza del termine medesimo. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva: per FONTANELLA Gennaro, anni 1 e mesi 6 di inibizione; per CROCE Raffaele, anni 1 e mesi 6 di inibizione; per la società VIRTUS JUNIOR NAPOLI, punti 1 di penalizzazione ed ammenda di euro 800,00 Il Tribunale di riservava quindi la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La minuziosa ricostruzione dei fatti procedimentali relativi alla fase successiva alla chiusura delle indagini, sopra operata, è essenziale per la corretta ricostruzione della vicenda e per delibare sull’eccezione ex art. 32 ter, comma 4, CGS sollevata dalla difesa. La norma in parola dispone testualmente: «Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate». Da quanto esposto in premessa circa la tempistica degli atti, senza affrontare le tematiche proposte col pur rilevante principio affermato dal TFN nel recentissimo suo provvedimento del 24/10/2016 (CU 26/TFN), appare evidente che nel caso di specie il termine ex art. 32 ter, comma 4, non era affatto maturato. Va infatti evidenziato che l’avviso di conclusione delle indagini risulta emesso il 25/1/2016 e recapitato il 28/1/2016. Da tale ultima data decorreva il termine di tre giorni assegnato dal Procuratore Federale agli incolpati, termine che scadeva quindi il 31/1/2016. Uno degli incolpati ha tuttavia avanzato tempestiva richiesta di audizione, fatta anche oggetto di istanza di rinvio ed infine rinunciata il 19/2/2016, così determinando lo slittamento del dies a quo per il computo del termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS, che ha iniziato a decorrere quindi proprio dal 19/2/2016. L’atto di deferimento risulta emesso il 17/3/2016 e, quindi, ampiamente entro il termine ex art. 32 ter, comma 4 CGS. Né varrebbe osservare che la richiesta è stata avanzata da uno solo degli incolpati e che, pertanto, il termine anzidetto dovrebbe continuare a decorrere per gli altri. Al riguardo, deve rilevarsi che la ratio che sorregge la norma acceleratoria di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, è quella di pervenire alla più rapida possibile definizione dei procedimenti. Va però pure considerato che il giudizio disciplinare con pluralità di incolpati si caratterizza per l’esigenza del simultaneus processus, con profili di inscindibilità in relazione alle posizioni tra esse legate per i profili di responsabilità diretta con quelle chiamate a rispondere per responsabilità oggettiva, di tal che non sarebbe concepibile uno stralcio della posizione dell’incolpato che abbia chiesto di essere ascoltato rispetto agli altri: senza considerare, peraltro, che l’audizione di uno degli incolpati può teoricamente determinare beneficio processuale a vantaggio di tutti i prevenuti. Da dal che deriva il principio che la dilatazione del termine ex art. 32 ter, comma 4, CGS, per effetto dell’istanza di audizione proposta da uno degli incolpati si estende necessariamente agli altri e per tutti inizia a decorrere dal momento in cui l’incombente istruttorio sia stato chiuso o, come nel caso di specie, sia intervenuta successiva rinuncia da parte dell’incolpato. L’eccezione è quindi infondata e può passarsi al merito del giudizio: al riguardo, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento, ed a nulla valgono le difese avanzate dalle parti. Relativamente alla preesistenza dei certificati di idoneità medica sportiva eccepita dalle parti, in particolare, va rilevato che essi risultano formati da medici “privati” e, pertanto, non possono dirsi muniti di data certa. Mentre i certificati rilasciati dai medici dipendenti pubblici sono infatti considerati "atti pubblici", in quanto il medico che li redige ha la funzione di pubblico ufficiale, i certificati rilasciati dai medici convenzionati sono considerati "certificazioni amministrative", in quanto il medico che li redige ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Orbene, in applicazione del principio dettato da Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2014, n. 2035, l'incaricato di un servizio non riveste la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Stante la contestazione mossa al riguardo dalla Procura Federale, gli stessi non assumono quindi alcuna valenza a discarico nel presente procedimento, non potendosi agli stessi attribuire data certa: solo per completezza di disamina, si osserva infatti che, nei casi di regolare tesseramento dei calciatori è proprio quest’ultimo fatto che attribuisce alla certificazione formata eventualmente da medici “privati” la certezza della data, in applicazione del principio dettato dall’art. 2704 c.c. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: a Fontanella Gennaro, mesi 10 di inibizione; per Croce Raffaele, mesi 10 di inibizione; per la società Virtus Junior Napoli, punti 1 di penalizzazione ed ammenda di euro 400,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del C.U. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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