COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Proc. N. 4/2016 Stagione Sportiva 2016-2017 Gara: Football Club Avellino / Eclanese 1932 Calcio del 10.9.2016 Con reclamo spedito a mezzo raccomandata a.r. del 19/9/2016 la società Eclanese 1932 Calcio, partecipante al Campionato Regionale di Promozione – girone C ha gravato la decisione adottata dal GST in data 13/9/016, relativamente alla squalifica dell’allenatore Martino Alessio fino al 13.1.2017 ed all’ammenda di euro 180.00 inflitta alla società.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Proc. N. 4/2016 Stagione Sportiva 2016-2017 Gara: Football Club Avellino / Eclanese 1932 Calcio del 10.9.2016 Con reclamo spedito a mezzo raccomandata a.r. del 19/9/2016 la società Eclanese 1932 Calcio, partecipante al Campionato Regionale di Promozione - girone C ha gravato la decisione adottata dal GST in data 13/9/016, relativamente alla squalifica dell’allenatore Martino Alessio fino al 13.1.2017 ed all’ammenda di euro 180.00 inflitta alla società. A sostegno del reclamo si deduce che, come asseritamente documentato “da riprese televisive in nostro possesso” l’allenatore si sarebbe solo adoperato per far da paciere e successivamente sarebbe stato aggredito da alcune persone riportando le lesioni documentate da referto ospedaliero. La reclamante chiedeva di mostrare alla Corte le immagini tratte dalle riprese effettuate dall’emittente locale USER TV ma questa Corte respingeva l’istanza istruttoria. La Corte dava atto che dal referto arbitrale risulta sì una duplice aggressione ai danni, tra gli altri, del Martino Alessio, ma risulta anche che questi “reagì con minacce e necessitava di due persone che lo mantenessero per evitare che aggredisse a sua volta il suo aggressore”. Non può, infatti, essere messo in discussione l’orientamento – ormai consolidato anche nell’ambito dei lodi pronunciati dai collegi arbitrali presso il TNAS – secondo il quale al referto arbitrale deve essere attribuita una fede privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, come previsto dall’art. 35, comma 1.1., del CGS. All’esito della disposta audizione dell’arbitro, D’Errico Bruno, nessun elemento di novità è emerso a fronte di quanto già rappresentato nel referto. In particolare il d.d.g. sentito all’udienza del 7/11/2016 ha confermato che un dirigente della società Football Club Avellino, tal Galluccio Carlo, al termine della gara aggredì con uno schiaffo al volto il Martino Alessio e questi reagì con insulti e minacce e tentando di raggiungerlo con fare aggressivo, non riuscendo nell’intento in quanto bloccato da componenti della propria squadra. Ciò nondimeno, la Corte rileva che il tentativo di aggressione che il Martino avrebbe a sua volta perpetrato ai danni del suo aggressore non può dirsi integrato: vale la pena rilevare, infatti, che l’arbitro ha potuto solo riferire che il Martino fu trattenuto da terzi al fine di evitare che egli a sua volta aggredisse il Galluccio, ma non emerge con sufficiente grado di certezza che tale fosse la volontà del prevenuto. In altri termini, difetta nella specie il requisito dell’idoneità degli atti per ritenere integrato il tentativo di aggressione. Per tali motivi, le sanzioni inflitte dal GST vanno congruamente ridotte. PQM la Corte Sportiva d’Appello territoriale DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta a carico del Martino applicando a questi la squalifica sino al 13/11/2016 e l’ammenda a carico della società ad euro 100.00.
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