COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 518 Proc. 4034/103pf 16-17 AA/ac/cc – del 18.10.2016 Campionato Giovanissimi Napoli. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Perrino Valentino, Presidente Società ASD Boca Soccer, per la violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Il calciatore: Napolitano Vincenzo, per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43. Commi 1 e 6 delle NOIF (per avere lo stesso disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); Il sig. Sorrentino Pier Luigi, dirigente accompagnatore della A.S.D. Boca Soccer, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5; 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. BOCA SOCCER, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 518 Proc. 4034/103pf 16-17 AA/ac/cc – del 18.10.2016 Campionato Giovanissimi Napoli. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Perrino Valentino, Presidente Società ASD Boca Soccer, per la violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Il calciatore: Napolitano Vincenzo, per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43. Commi 1 e 6 delle NOIF (per avere lo stesso disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); Il sig. Sorrentino Pier Luigi, dirigente accompagnatore della A.S.D. Boca Soccer, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5; 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. BOCA SOCCER, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara indicata nel deferimento, dalla società ASD Boca Soccer, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Sorrentino Pier Luigi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Perrino Valentino l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Boca Soccer ed il suo presidente Sig. Perrino Valentino facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 14/11/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore: Napolitano Vincenzo 3 (tre) giornate di squalifica , per il dirigente Sorrentino Luigi la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente Perrino Valentino la sanzione di anni 1(uno) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società Asd Boca Soccer la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la predetta Società alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Napolitano Vincenzo è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di non squalificare il calciatore Napolitano Vincenzo poiché all’epoca della gara non aveva compiuto il 14° anno di età; al dirigente Sorrentino Luigi l’inibizione per mesi 8 (otto), al Presidente Perrino Valentino l’inibizione per mesi 8 (otto) ed alla società Boca Soccer l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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