COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 455 Proc. 9566/529pf 16-17 AA/ac – del 15.03.2016 Cat. seconda DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Barbato Andrea Vacchiano, Presidente Società ASD Libertas Cicciano, per la violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Il calciatore: Ciro Santangelo, per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43. Commi 1 e 6 delle NOIF (per avere lo stesso disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); Il sig. Fabio Barone, allenatore della società A.S.D. Libertas Cicciano, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5; 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. Libertas Cicciano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 455 Proc. 9566/529pf 16-17 AA/ac – del 15.03.2016 Cat. seconda DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Barbato Andrea Vacchiano, Presidente Società ASD Libertas Cicciano, per la violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Il calciatore: Ciro Santangelo, per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43. Commi 1 e 6 delle NOIF (per avere lo stesso disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); Il sig. Fabio Barone, allenatore della società A.S.D. Libertas Cicciano, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5; 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. Libertas Cicciano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stata impiegata nella gara dalla società A.S.D. Libertas Cicciano, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dall’ allenatore Sig. Fabio Barone con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nella gara era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico dell’allenatore predetto e del Presidente Sig. Barbato Andrea Vacchiano l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S.D. Libertas Cicciano ed il suo presidente Sig. Barbato Andrea Vacchiano non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 14/11/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore: Ciro Santangelo 6 (sei) giornate di squalifica , per l’allenatore Fabio Barone la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente Barbato Andrea Vacchiano la sanzione di anni 1(uno) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società Asd Libertas Cicciano la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la predetta Società alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Ciro Santangelo è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fatti specie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Ciro Santangelo la squalifica per 3 (tre) giornate di gara; all’allenatore Fabio Barone l’inibizione per mesi 8 (otto), al Presidente Barbato Andrea Vacchiano l’inibizione per mesi 8 (otto) ed alla società Asd Libertas Cicciano l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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