COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 522 Proc. 3955/91pf 16-17 AA/ac del 17.10.2016 – Campionato Esordienti II anno a 11 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. D’Inverno Simone, Presidente Società ASD Acerrana 1926 per la violazione dell’art.1bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; il sig. Amoruso Luciano, nella qualità di dirigente accompagnatore della A.S.D. Acerrana, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la Società A.S.D. Acerrana 1926, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 522 Proc. 3955/91pf 16-17 AA/ac del 17.10.2016 – Campionato Esordienti II anno a 11 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. D’Inverno Simone, Presidente Società ASD Acerrana 1926 per la violazione dell’art.1bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; il sig. Amoruso Luciano, nella qualità di dirigente accompagnatore della A.S.D. Acerrana, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la Società A.S.D. Acerrana 1926, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Grifi Amarildo detto Mario (n.5.01.2003) è stato impiegato nella gara indicata nel deferimento, dalla società, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Amoruso Luciano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. D’Invero Simone l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Acerrana 1926 ed il suo presidente Sig. D’Inverno Simone non/facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 14/11/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Dirigente accompagnatore Amoruso Luciano la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente D’Inverno Simone la sanzione di anni 1(uno) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società Asd Acerrana 1926 la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la predetta Società alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Grifi Amarildo detto Mario è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Dirigente Amoruso Luciano l’inibizione per mesi 8 (otto), al Presidente D’Inverno Simone l’inibizione per mesi 8 (otto) ed alla società Asd Acerrana 1926 l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it