COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 519 Proc. 4071/132pf 16-17 AA/ac/cf – del 18.10.2016 – Coppa Campania 2^ catg. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Possemato Angelo, Presidente Società ASD Gianluca Gisoldi Cautano, per la violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Il calciatore: Possemato Cosimo (n.14.10.1984), per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF (per avere lo stesso disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); Il sig. Procaccini Antonio, dirigente accompagnatore della A.S.D. Gianluca Gisoldi Cautano, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. Gianluca Gisoldi Cautano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 519 Proc. 4071/132pf 16-17 AA/ac/cf – del 18.10.2016 - Coppa Campania 2^ catg. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Possemato Angelo, Presidente Società ASD Gianluca Gisoldi Cautano, per la violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Il calciatore: Possemato Cosimo (n.14.10.1984), per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF (per avere lo stesso disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); Il sig. Procaccini Antonio, dirigente accompagnatore della A.S.D. Gianluca Gisoldi Cautano, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. Gianluca Gisoldi Cautano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara indicata nel deferimento, dalla società ASD Gianluca Gisoldi Cautano, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Procaccini Antonio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Possemato Angelo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Gianluca Gisoldi Cautano ed il suo presidente Sig. Possemato Angelo non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 14/11/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Possemato Cosimo per il Dirigente accompagnatore Procaccini Antonio la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente Possemato Angelo la sanzione di anni 1(uno) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società Asd Gianluca Gisoldi Cautano la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la predetta Società alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Possemato Cosimo è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Possemato Cosimo la squalifica per 3 (tre) giornate di gara, al Dirigente Procaccini Antonio l’inibizione per mesi 8 (otto), al Presidente Possemato Angelo l’inibizione per mesi 8 (otto) ed alla società A.S.D. Gianluca Gisoldi Cautano l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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