COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 515 Proc. 4001/93pf 16-17 AA/ac – del 17.10.2016 Campionato Juniores Regionale. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Cucciniello Alfredo, Presidente Società ASD Abellinum Calcio 2012, per la violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Venezia Giuseppe, Cucciniello Giovanni, Donnarumma Manuel e Visilli Orazio, per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento;Il sig. Cucciniello Fabio, dirigente accompagnatore della A.S.D. Abellinum Calcio 2012, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. Abellinum Calcio 2012., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 515 Proc. 4001/93pf 16-17 AA/ac – del 17.10.2016 Campionato Juniores Regionale. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Cucciniello Alfredo, Presidente Società ASD Abellinum Calcio 2012, per la violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Venezia Giuseppe, Cucciniello Giovanni, Donnarumma Manuel e Visilli Orazio, per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento;Il sig. Cucciniello Fabio, dirigente accompagnatore della A.S.D. Abellinum Calcio 2012, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. Abellinum Calcio 2012., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare indicate nel deferimento, dalla società ASD Abellinum Calcio, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Cucciniello Fabio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Cucciniello Alfredo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Abellinum Calcio 2012 ed il suo presidente Sig. Cucciniello Alfredo non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 14/11/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori: Venezia Giuseppe, Donnarumma Manuel e Visilli Orazio tre (3) giornate di squalifica ciascuno, per il calciatore Cucciniello Giovanni sei (6) giornate di squalifica, per il dirigente Cucciniello Fabio la sanzione di anni uno (1) mesi sei (6) di inibizione, per il Presidente Cucciniello Alfredo la sanzione di anni 1 (uno) mesi sei (6) di inibizione, e per la società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Abellinum Calcio 2012 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori innanzi menzionati sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Venezia Giuseppe, Donnarumma Manuel e Visilli Orazio la squalifica per 3 (tre) giornate di gara ciascuno, per il calciatore Cucciniello Giovanni 4 giornate di gara di squalifica; al dirigente Cucciniello Fabio l’inibizione per mesi 16, al Presidente Cucciniello Alfredo l’inibizione per mesi 16 ed alla società Asd Abellinum Calcio 2012 l’ammenda di € 800,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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