COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 516 Proc. 4014/176pf 16-17 AA/ac – del 17.10.2016 Campionato di 3^ categoria. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Salviuolo Michele, Presidente Società ASD Licinella, per la violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Acone Marzio Maria, Maresca Roberto per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; I sigg. Paolino Achille e Valletta Alfredo, dirigenti accompagnatori della A.S.D. Licinella, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società ASD Licinella,, a titolo di responsabilità diretta/oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 516 Proc. 4014/176pf 16-17 AA/ac – del 17.10.2016 Campionato di 3^ categoria. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Salviuolo Michele, Presidente Società ASD Licinella, per la violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Acone Marzio Maria, Maresca Roberto per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; I sigg. Paolino Achille e Valletta Alfredo, dirigenti accompagnatori della A.S.D. Licinella, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società ASD Licinella,, a titolo di responsabilità diretta/oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare indicate nel deferimento, dalla società A.S.D. Licinella, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Paolino Achille e Valletta Alfredo con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Salviuolo Michele l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Licinella, ed il suo presidente Sig. Salviuolo Michele non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 14/11/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori: Acone Marzio Maria, Maresca Roberto tre (3) giornate di squalifica ciascuno, per i dirigenti Paolino Achille e Valletta Alfredo la sanzione di anni uno (1) mesi sei (6) di inibizione, per il Presidente Femiano Domenico la sanzione di anni 1 (uno) mesi sei (6) di inibizione ciascuno, e per la società A.S.D. Licinella la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Licinella alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori di cui al deferimento sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Acone Marzio Maria, Maresca Roberto la squalifica per 3 (tre) giornate di gara ciascuno; ai dirigenti Paolino Achille e Valletta Alfredo l’inibizione per mesi 10, al Presidente Salviuolo Michele l’inibizione per mesi 10 ed alla società A.S.D. Licinella l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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