COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: Real Capriglia / Sporting Vietri Sul Mare del 23/10/2016. La Società Asd Sporting Vietri sul Mare propone reclamo avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU n. 40 del 27/10/2016 col quale è stata inflitta la sanzione: inibizione fino al 26/03/2017 a carico del Sig. Abate Luigi, dirigente; squalifica per 7 gare effettive a carico del Sig. D’amico Felice, calciatore. L’efficacia probatoria privilegiata di cui gode il referto arbitrale, simile, per certi aspetti, al valore probatorio riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici, costituisce principio fondamentale del diritto sportivo, sostenuto da giurisprudenza granitica: la valenza di fonte privilegiata di prova che l’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al referto dell’arbitro pone, infatti, tassative limitazioni alla possibilità di fornire prova contraria rispetto a quanto descritto negli atti ufficiali di gara.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: Real Capriglia / Sporting Vietri Sul Mare del 23/10/2016. La Società Asd Sporting Vietri sul Mare propone reclamo avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU n. 40 del 27/10/2016 col quale è stata inflitta la sanzione: inibizione fino al 26/03/2017 a carico del Sig. Abate Luigi, dirigente; squalifica per 7 gare effettive a carico del Sig. D’amico Felice, calciatore. L'efficacia probatoria privilegiata di cui gode il referto arbitrale, simile, per certi aspetti, al valore probatorio riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici, costituisce principio fondamentale del diritto sportivo, sostenuto da giurisprudenza granitica: la valenza di fonte privilegiata di prova che l’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al referto dell’arbitro pone, infatti, tassative limitazioni alla possibilità di fornire prova contraria rispetto a quanto descritto negli atti ufficiali di gara. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA rigettare il reclamo. Dispone che si trattenga la tassa di reclamo, versata dalla società.
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