COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 530 Proc. 4265/126pf 16-17 AA/ac – del 21.10.2016 – Campionato Regionale di 2^ cat. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Cafaro Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente Società ASD Caligo Nocera, della violazione dell’art.1bis comma 1 e 5,, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Fabricatore Francesco e Ferraioli Gianfranco, della violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; I sigg. Di Lorenzo Roberto, dirigente accompagnatore della A.S.D. Caligo Nocera, della violazione di cui all’art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la Società A.S.D. Caligo Nocera, a titolo di responsabilità diretta/oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 530 Proc. 4265/126pf 16-17 AA/ac – del 21.10.2016 – Campionato Regionale di 2^ cat. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Cafaro Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente Società ASD Caligo Nocera, della violazione dell’art.1bis comma 1 e 5,, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Fabricatore Francesco e Ferraioli Gianfranco, della violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; I sigg. Di Lorenzo Roberto, dirigente accompagnatore della A.S.D. Caligo Nocera, della violazione di cui all’art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la Società A.S.D. Caligo Nocera, a titolo di responsabilità diretta/oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. -La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare indicate nel deferimento, dalla società ASD Caligo Nocera, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore Sig. Di Lorenzo Roberto con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Cafaro Giuseppe l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Caligo Nocera ed il suo Presidente Sig. Cafaro Giuseppe facevano pervenire memorie difensive. Non pertinenti. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 21/112016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori: Fabricatore Francesco dodici (12) giornate di squalifica, e per Ferraioli Gianfranco sei (6) giornate di squalifica, per il dirigente Di Lorenzo Roberto anni uno (1) mesi sei (6) di inibizione, per il Presidente Cafaro Giuseppe la sanzione di anni uno (1) mesi sei (6) di inibizione, e per la società Asd Calcio Nocera la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed €800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Calcio Nocera alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Fabricatore Francesco e Ferraioli Gianfranco sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Fabricatore Francesco la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara e Ferraioli Gianfranco la squalifica per 3 (tre) giornate di gara; al dirigente Di Lorenzo Roberto l’inibizione per mesi 10 (dieci), al Presidente Cafaro Giuseppe l’inibizione per mesi 10 (dieci) ed alla società Asd Caligo Nocera l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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