COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 534 Proc. 4457/144pf 16-17/AA/ac/cf – del 26.10.2016 – Campionato Regionale 1^ cat. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Bisogno Stefano, all’epoca dei fatti Presidente Società USD Vis Montorese 1978, per la violazione dell’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Il calciatore: Saad Arroub (n. 09.06.1996), per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF (per avere egli disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); Il sig. Tammaro Carmine, dirigente accompagnatore della U.S.D. Vis Montorese, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società U.S.D. Vis Montorese , a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 534 Proc. 4457/144pf 16-17/AA/ac/cf – del 26.10.2016 – Campionato Regionale 1^ cat. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Bisogno Stefano, all’epoca dei fatti Presidente Società USD Vis Montorese 1978, per la violazione dell’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Il calciatore: Saad Arroub (n. 09.06.1996), per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF (per avere egli disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); Il sig. Tammaro Carmine, dirigente accompagnatore della U.S.D. Vis Montorese, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società U.S.D. Vis Montorese , a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara indicata nel deferimento, dalla società Usd Vis Montorese 1978, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Tammaro Carmine con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Bisogno Stefano l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. U.S.D. Vis Montorese ed il suo presidente Sig. Bisogno Stefano non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 21/11/2016 Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore: Saad Arroub 6 (sei) giornate di squalifica, per il dirigente Tammaro Carmine anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente Bisogno Stefano la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società Usd Vis Montorese la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Usd Vis Montorese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Saad Arroub è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Saad Arroub la squalifica per 3 (tre) giornate di gara, al dirigente Tammaro Carmine l’inibizione per mesi 8 (otto), al Presidente Bisogno Stefano l’inibizione per mesi 8 (otto) ed alla società Usd Vis Montorese 1978 l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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