COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: Afronapoli United / Stasia Soccer, Cat. Promozione gir. B del 5/11/2016 L’Asd Stasia Soccer propone reclamo avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU n. 45 del 10/11/2016, col quale è stata inflitta la sanzione di tre giornate di squalifica al calciatore Orefice Domenico, deducendo che questi non aveva affatto tentato di colpire l’arbitro ma solo tentato di dissuaderlo da una decisione di gara, a suo parere, errata.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: Afronapoli United / Stasia Soccer, Cat. Promozione gir. B del 5/11/2016 L’Asd Stasia Soccer propone reclamo avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU n. 45 del 10/11/2016, col quale è stata inflitta la sanzione di tre giornate di squalifica al calciatore Orefice Domenico, deducendo che questi non aveva affatto tentato di colpire l’arbitro ma solo tentato di dissuaderlo da una decisione di gara, a suo parere, errata. Il ricorso è infondato. L'efficacia probatoria privilegiata di cui gode il referto arbitrale, simile, per certi aspetti, al valore probatorio riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici, costituisce principio fondamentale del diritto sportivo, sostenuto da giurisprudenza granitica: la valenza di fonte privilegiata di prova che l’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al referto dell’arbitro pone, infatti, tassative limitazioni alla possibilità di fornire prova contraria rispetto a quanto descritto negli atti ufficiali di gara. In tale quadro regolamentare non sono ammesse né prove orali, il cui grado di attendibilità presta il fianco a facili critiche, né prove documentali di qualsivoglia genere, ivi inclusi i filmati, salvo i casi espressamente previsti dal C.G.S., che contemplano, questi ultimi, l’ipotesi di fatti non rilevati dal ddg ed il caso dell’errore di persona. Di fronte a tale ferreo assetto normativo e giurisprudenziale, la parte reclamante non ha dedotto elementi a difesa idonei a scalfirlo. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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