COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 533 Proc. 4451/150pf 16-17/AA/ac/cf – del 26.10.2016 (Campionato di Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Ciaglia Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sant’Andrea di Conza, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Jallow Bubacarr, calciatore, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, de.l C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per aver disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento. (Campionato di Seconda Categoria); Sig. Scolamiero Franco, dirigente accompagnatore, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la società A.S.D. Sant’Andrea di Conza, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fasc. 533 Proc. 4451/150pf 16-17/AA/ac/cf – del 26.10.2016 (Campionato di Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Ciaglia Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sant’Andrea di Conza, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Jallow Bubacarr, calciatore, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, de.l C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per aver disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento. (Campionato di Seconda Categoria); Sig. Scolamiero Franco, dirigente accompagnatore, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la società A.S.D. Sant’Andrea di Conza, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. Sant’Andrea di Conza, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Scolamiero Franco con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Ciaglia Antonio l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Sant’Andrea di Conza ed il suo presidente sig. Ciaglia Antonio non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta del 28 novembre 2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Jallow Bubacarr 12 (dodici) giornate di squalifica, per il dirigente Scolamiero Franco anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente Ciaglia Antonio la sanzione di anni 1(uno) e mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società A.S.D. Sant’Andrea di Conza la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. A.S.D. Sant’Andrea di Conza alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Jallow Bubacarr è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura.P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Jallow Bubacarr la squalifica per 3 giornate di gara, al dirigente Scolamiero Franco l’inibizione per mesi 8, al Presidente Ciaglia Antonio l’inibizione per mesi 8 ed alla società A.S.D. Sant’Andrea di Conza l’ammenda di €200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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