COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 542 Proc. 4693/104pf 16-17/AA/cc – del 2.11.2016 (Campionato Regionale di 2^ cat.) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Ocone Antonio, Presidente della società A.S.D. Azzurra Paupisi, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sigg. Iadanza Angelo e Tagliafierro Antonio, calciatori, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, de.l C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per aver disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; Sig. Morelli Giancamillo, dirigente accompagnatore ufficiale, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la società A.S.D. Pol. Azzurra Paupisi, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 542 Proc. 4693/104pf 16-17/AA/cc – del 2.11.2016 (Campionato Regionale di 2^ cat.) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Ocone Antonio, Presidente della società A.S.D. Azzurra Paupisi, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sigg. Iadanza Angelo e Tagliafierro Antonio, calciatori, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, de.l C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per aver disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; Sig. Morelli Giancamillo, dirigente accompagnatore ufficiale, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la società A.S.D. Pol. Azzurra Paupisi, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare indicate nel deferimento dalla società A.S.D. Pol. Azzurra Paupisi, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Morelli Giancamillo con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Ocone Antonio l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta del 28.11.2016. Nessuno è comparso degli incolpati, nonostante rituale e tempestiva convocazione, e gli stessi non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Iadanza Angelo e Tagliafierro Antonio 12 (dodici) giornate di squalifica ciascuno, per il dirigente Morelli Giancamillo anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente Ocone Antonio la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società A.S.D. Pol. Azzurra Paupisi la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in parola fossero tesserati per la soc. A.S.D. Pol. Azzurra Paupisi alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori della Iadanza Angelo e Tagliafierro Antonio sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Iadanza Angelo e Tagliafierro Antonio la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara ciascuno, al dirigente Morelli Giancamillo l’inibizione per anni 1 (uno) mesi 2 (due) al Presidente Ocone Antonio l’inibizione per mesi 1 (uno) mesi 2 (due) ed alla società A.S.D. Pol. Azzurra Paupisi l’ammenda di € 700,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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