COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 543 Proc. 4703/173pf 16-17/AA/cc – del 2.11.2016 (Campionato di Calcio a Cinque serie D) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Antonio Scognamiglio, Presidente della società A.S.D. Futsal Friends C5, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Arturo Di Meo, calciatore, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per aver disputato, in posizione irregolare la gara Real Pozzuoli / Futsal Friends del 5.12.2015 (Campionato di Calcio a Cinque serie D); Sig. Giuseppe Della Ragione, dirigente accompagnatore, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la società A.S.D. Futsal Friends C5, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 543 Proc. 4703/173pf 16-17/AA/cc – del 2.11.2016 (Campionato di Calcio a Cinque serie D) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Antonio Scognamiglio, Presidente della società A.S.D. Futsal Friends C5, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Arturo Di Meo, calciatore, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per aver disputato, in posizione irregolare la gara Real Pozzuoli / Futsal Friends del 5.12.2015 (Campionato di Calcio a Cinque serie D); Sig. Giuseppe Della Ragione, dirigente accompagnatore, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la società A.S.D. Futsal Friends C5, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. Futsal Friends C5, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giuseppe Della Ragione con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Antonio Scognamiglio l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Futsal Friends C5 ed il suo Presidente sig. Antonio Scognamiglio non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 28/11/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Arturo Di Meo 6 (sei) giornate di squalifica, per il dirigente Giuseppe Della Ragione anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente Antonio Scognamiglio la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società Asd Futsal Friends c5 la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Asd Futsal Friends c5 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Arturo Di Meo è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. -Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Arturo Di Meo la squalifica per 3 (tre) giornate di gara, al dirigente Giuseppe Della Ragione l’inibizione per mesi 8 (otto), al Presidente Antonio Scognamiglio l’inibizione per mesi 8 (otto) ed alla società Asd Futsal Friends c5 l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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