COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: Accademia Sorrento / Usd San Nicola del 12/11/2016 Cat. Regionali Allievi.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: Accademia Sorrento / Usd San Nicola del 12/11/2016 Cat. Regionali Allievi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso; sentita nella persona del rappresentante / delegato, la società che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza del reclamo. Invero a fondamento del reclamo la Società Asd San Nicola all’audizione del 12/11/2016 sottoposta la registrazione di una telefonata intercorsa tra il Presidente della società Accademia Sorrento Sig. amato ed il Vice Presidente della società reclamante dalla quale risulterebbe che il Sig. Miele Vincenzo non ha posto in essere la condotta sanzionata in prime cure. La Corte ha disposto l’audizione del direttore di gara in data 28/11/2016, l’arbitro della gara giudicata ha confermato pienamente il contenuto del suo referto arbitrale riferendo di aver visto personalmente l’aggressione. Considerato che il referto arbitrale costituisce prova piena e privilegiata e che in sede di audizione dell’’arbitro questi non ha formulato contraddizioni rispetto a quanto riferito nell’immediatezza dell’evento. Questa Corte ritiene di dover confermare le decisioni presa in primo grado. P.Q.M la Corte Sportiva Di Appello Territoriale DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Usd San Nicola e di confermare la squalifica di 3 (tre) gare a carico del calciatore Sig. Miele Vincenzo. Dispone di addebitare la relativa tassa non versata.
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