COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla Società: Asd Dugenta Calcio; Gara: Asd Dugenta Calcio / Pol. Volturno del 20/02/2016 Cat. 1^;
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo presentato dalla Società: Asd Dugenta Calcio; Gara: Asd Dugenta Calcio / Pol. Volturno del 20/02/2016 Cat. 1^; Reclamo avverso delibera del Gst, pubblicata sul C.U. n.80 del 25/02/2016. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, rileva la fondatezza dello stesso. La Società reclamante deduce che il Sig. Sellitto Alfonso, calciatore della Società Asd Dugenta Calcio, non si era reso responsabile del grave episodio che lo aveva visto coinvolto in quanto non era il calciatore che erroneamente era stato individuato dal direttore di gara come responsabile di aver colpito quest’ultimo con un calcio alla schiena al termine della gara. La Società reclamante deduceva altresì, che il calciatore responsabile di aver colpito l’arbitro era il Sig. Rispoli Gaetano per cui chiedeva annullarsi la squalifica inflitta al Sig. Sellitto Alfonso. Il reclamo così come prodotto appare meritevole di accoglimento attesa che il direttore di gara, in sede di convocazione al fine di rendere chiarimenti circa le motivazioni di cui al reclamo, confermava che il calciatore che lo aveva colpito alla schiena non era il Sig. Sellitto Alfonso bensì il Sig. Rispoli Gaetano. Alla luce di questo esposto. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA di accogliere il reclamo e per l’effetto revoca la squalifica al calciatore Sig. Sellitto Alfonso. Dispone che gli atti vengano trasmessi al G.S.T. per i provvedimenti disciplinari da adottarsi nei confronti del Sig. Rispoli Gaetano. Nulla per la tassa non versata.
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