COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 15 Dicembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla Società Asd Artemisium; Gara: Asd Artemisium / Bisaccese del 16/10/2016 Cat. Promozione, in relazione alla decisione del GST pubblicato su C.U. n. 47 del 17/11/2016.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 15 Dicembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla Società Asd Artemisium; Gara: Asd Artemisium / Bisaccese del 16/10/2016 Cat. Promozione, in relazione alla decisione del GST pubblicato su C.U. n. 47 del 17/11/2016. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza del reclamo. Infatti, in relazione al primo motivo di impugnazione, secondo il quale il ricorso ad oggetto la posizione irregolare del calciatore doveva essere preannunciato con le modalità di cui all’art. 38 al Giudice Sportivo entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello della gara a cui si riferiscono, non trova accoglimento, infatti, trova applicazione l’art. 46 del CGS, comma 3, dove è espressamente previsto che i reclami avverso la posizione irregolare dei tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’autorizzazione degli assistenti di parte,sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa senza che gli stessi debbano essere preannunciati. Per i motivi esplicitati alla lettera b) del reclamo gli stessi non appaiono condivisibili dal momento che la Corte ritiene esaustivi e le motivazioni del Giudice di primo grado. P.Q.M. la Corte Sportiva Di Appello Territoriale DELIBERA Di rigettare il reclamo. Dispone di addebitare la relativa tassa non versata a carica della Società reclamante.
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