COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°09 del 07/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Riccardo BENTIVOGLIO (Presidente) e della Società ASD FRUTTETI (Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°09 del 07/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Riccardo BENTIVOGLIO (Presidente) e della Società ASD FRUTTETI (Campionato II Categoria) Con nota 15.07.2016, n. 747 – 1005 pf 15 16/GC/vdb, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. BENTIVOGLIO RICCARDO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società ASD FRUTTETI, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di conduzione tecnica delle squadre, di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.44 del Reg. LND, per non aver tesserato per la conduzione tecnica della prima squadra della Società di cui è Presidente, all’inizio della Stagione Sportiva 2015/2016, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei relativi ruoli ufficiali, consentendo alla predetta squadra di disputare gran parte del proprio campionato di competenza, senza alcun allenatore tesserato; - la società ASD FRUTTETI, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, commi 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente pro tempore Bentivoglio Riccardo, realizzati come sopra descritti; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento, ma il Presidente della Società US Frutteti ha inviato una memoria scritta corredata da documentazione probatoria tesa a dimostrare che l’omesso tesseramento di un allenatore abilitato è dipeso da una mera dimenticanza e che detta omissione è avvenuta in buona fede. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con l’inibizione per giorni 60 a carico del Sig. Bentivoglio Riccardo e l’ammenda di € 300,00 a carico della società ASD Frutteti. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute congrue e giustificate le richieste della Procura Federale; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere a carico del Sig. Riccardo Bentivoglio l’inibizione per giorni 60 e carico della società ASD FRUTTETI l’ammenda di € 300,00. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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