COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°09 del 07/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Calciatori AGAZZI MATTEO, MARAZZI RICCARDO, PEDAGNI MATTEO, del Sig. NAZZARO MATTEO (Dirigente Accompagnatore non tesserato dell’ACD Fidenza), del Sig. DACREMA FILIPPO (Dirigente Accompagnatore non tesserato dell’ACD Fidenza), del Sig. DI SPIRITO MASSIMILIANO (Capitano della Società ACD Fidenza) e della società ACD FIDENZA (Campionato di calcio a 5 serie C1).

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°09 del 07/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Calciatori AGAZZI MATTEO, MARAZZI RICCARDO, PEDAGNI MATTEO, del Sig. NAZZARO MATTEO (Dirigente Accompagnatore non tesserato dell’ACD Fidenza), del Sig. DACREMA FILIPPO (Dirigente Accompagnatore non tesserato dell’ACD Fidenza), del Sig. DI SPIRITO MASSIMILIANO (Capitano della Società ACD Fidenza) e della società ACD FIDENZA (Campionato di calcio a 5 serie C1). Con nota 16.06.2016, n. 15023 - 642, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. AGAZZI MATTEO ( nato il 27.05.79), per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S. , in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S. e 61 comma 6 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver partecipato a n. 16 gare del Campionato di calcio a 5 serie C1 girone A, nelle fila della Società ACD Fidenza del 27.09.2014, 03.10.2014, 11.10.2014, 18.10.2014, 01.11.2014, 08.11.2014, 15.11.2014, 29.11.2014, 06.12.2014, 13.12.2014, 10.01.2015, 17.01.2015, 24.01.2015, 31.01.2015, 14.02.2015, 21.02.2015 rispettivamente contro Futsal Ponte Rodoni, Virtus Cibeno, Young Line C5, Imolese, Olimpia Regium, ASD C5 Rimini, Bagnolo C5, Aposa C5, Ass. Club C5, Futsal Club Castello, Real Casalgrandese C5, Futsal Ponte Rodoni (ritorno), Virtus Cibeno (ritorno), Young Line C5 (ritorno), Olimpia Regium (ritorno), e Rimini C 5 (ritorno) senza averne titolo, perchè non tesserato con la predetta Società in quanto svincolato; - il sig. MARAZZI RICCARDO ( nato il 13.10.1980), per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S. , in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S. e 61 comma 6 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver partecipato a n. 11 gare del Campionato di calcio a 5 serie C1 girone A, nelle fila della Società ACD Fidenza del 01.11.2014, 08.11.2014, 15.11.2014, 29.11.2014, 06.12.2014, 13.12.2014, 17.01.2015, 24.01.2015, 31.01.2015, , 21.02.2015, 28.02.15 rispettivamente contro Olimpia Regium, ASD C5 Rimini, Bagnolo C5, Aposa C5, Ass. Club C5, Futsal Club Castello, Futsal Ponte Rodoni, Virtus Cibeno, Young Line C5, Rimini C 5 (ritorno) e Bagnolo C5 (ritorno) senza averne titolo, perchè non tesserato con la predetta Società in quanto svincolato; - Il calciatore PEDEGANI MATTEO (nato il 11.06.88) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S. , in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S. e 61 comma 6 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver partecipato a n. 13 gare del Campionato di calcio a 5 serie C1 girone A, nelle fila della Società ACD Fidenza del 27.09.2014, 03.10.2014, 11.10.2014, 18.10.2014, 01.11.2014, 08.11.2014, 15.11.2014, 17.01.2015, 24.01.2015, 31.01.2015, 14.02.2015, 21.02.2015, 28.02.15 rispettivamente contro Futsal Ponte Rodoni, Virtus Cibeno, Young Line C5, Imolese, Olimpia Regium, ASD C5 Rimini, Bagnolo C5, Futsal Ponte Rodoni (ritorno), Virtus Cibeno (ritorno), Young Line C5 (ritorno), Olimpia Regium (ritorno), Rimini C 5 (ritorno) e Bagnolo C5 (ritorno) senza averne titolo, perchè non tesserato con la predetta Società in quanto svincolato; - il sig. NAZZARO MATTEO, Dirigente Accompagnatore non tesserato dell’ ACD Fidenza , per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nell’asserita qualità di dirigente accompagnatore della Società ACD Fidenza in occasione delle gare di calcio a 5 serie, girone A , del 27.09.2014, 18.10.2014, 01.11.2014, 08.11.2014, 15.11.2014, 29.11.14, 06.12.14, 13.12.2014, 10.01.2015, 17.01.2015, 24.01.2015, 31.01.2015, 14.02.2015, 21.02.2015, e 28.02.2015 rispettivamente contro Futsal Ponte Rodoni, , Imolese, Olimpia Regium, ASD C5 Rimini, Bagnolo C5, Aposa C5, Ass. Club C5, Futsal Club Castello, Real Casalgrandese C5, Futsal Ponte Rodoni (ritorno), Virtus Cibeno (ritorno), Young Line C5 (ritorno), Olimpia Regium (ritorno), Rimini C 5 (ritorno) e Bagnolo C5 (ritorno) le distinte ufficiali consegnate al Dirigente di gara, della predetta Società, nelle quali risultano inseriti, nonostante la mancanza di tesseramento, i calciatori Agazzi Matteo, Marazzi Riccardo e Pedegani Matteo, nonché per aver svolto attività rilevante per l’ordinamento federale pur non rivestendo, all’interno della Società la qualifica di dirigente; - il sig. DACREMA FILIPPO, Dirigente Accompagnatore non tesserato dell’ ACD Fidenza , per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nell’asserita qualità di dirigente accompagnatore della Società ACD Fidenza in occasione della gara di calcio a 5 serie, girone A , del 03.10.2014 contro Virtus Cibeno la distinta ufficiale consegnata al Dirigente di gara, della predetta Società, nella quale risultano inseriti, nonostante la mancanza di tesseramento, i calciatori Agazzi Matteo e Pedegani Matteo, nonché per aver svolto attività rilevante per l’ordinamento federale pur non rivestendo, all’interno della Società la qualifica di dirigente; - il sig. DI SPIRITO MASSIMILIANO, Capitano della Società ACD Fidenza , per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella qualità di capitano della Società ACD Fidenza in occasione della gara di calcio a 5 serie, girone A , del 11.10.2014 contro Young Line C5 la distinta ufficiale consegnata al Dirigente di gara, della predetta Società, nella quale risultano inseriti, nonostante la mancanza di tesseramento, i calciatori Agazzi Matteo e Pedegani Matteo; - la società ACD FIDENZA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti ai dirigenti, calciatori e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione delle suddette gare. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con 9 giornate di squalifica per il calciatore Agazzi Matteo, 11 giornate di squalifica per il calciatore Marazzi Riccardo, 8 giornate di squalifica per il calciatore Pedegani Matteo, 7 mesi di inibizione per il dirigente Nazzaro Matteo, 1 mese di inibizione per il dirigente Dacrema Filippo, 3 giornate di squalifica per il calciatore/allenatore Di Spirito Massimiliano, 8 punti di squalifica più un’ammenda di € 600,00 per la società ACD Fidenza. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle stesse parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute congrue e giustificate le richieste della Procura Federale; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a Di infliggere a carico del calciatore AGAZZI MATTEO la squalifica di 9 giornate, a carico del calciatore MARAZZI RICCARDO la squalifica di 11 giornate, a carico del calciatore PEDEGANI MATTEO la squalifica di 8 giornate, a carico del Sig. NAZZARO MATTEO 7 mesi di inibizione, a carico del Sig. 165 165 DACREMA FILIPPO 1 mese d’inibizione, a carico del calciatore DI SPIRITO MASSIMILIANO 3 giornate di squalifica, a carico della società ACD FIDENZA 8 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di pertinenza attualmente in corso oltre a € 600,00 di ammenda Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it