COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°09 del 07/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore VUCANI DORIAN, del Sig. VANNUCCI STEFANO (Presidente della Società San Bartolo Gabicce Mare), del Sig. sig. CECCHI ALBERTO (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della San Bartolo Gabicce Mare), del Sig. BOGHI MARCO (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della San Bartolo Gabicce Mare), del Sig. PENNACCHINI PIERLUIGI (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della San Bartolo Gabicce Mare), la società FCD SAN BARTOLO GABICCE MARE (Campionato III Categoria).

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°09 del 07/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore VUCANI DORIAN, del Sig. VANNUCCI STEFANO (Presidente della Società San Bartolo Gabicce Mare), del Sig. sig. CECCHI ALBERTO (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della San Bartolo Gabicce Mare), del Sig. BOGHI MARCO (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della San Bartolo Gabicce Mare), del Sig. PENNACCHINI PIERLUIGI (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della San Bartolo Gabicce Mare), la società FCD SAN BARTOLO GABICCE MARE (Campionato III Categoria). Con nota 16.06.2016, n. 14999 - 477, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. VUCANI DORIAN ( nato il 02.07.1971), per rispondere della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., art. 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere disputato le gare di Coppa di III Categoria nelle fila della Società San Bartolo Gabicce Mare contro la Società Sporting Riccione in data 12.09.15 ed in data 19.09.15 e Villaggio I Maggio in data 14.10.15 e per aver partecipato alle gare di Campionato di III categoria disputate dalla medesima Società in data 26.09.15, 03.10.15, 11.10.15, 17.10.15, 24.10.15 rispettivamente contro Unione Calcio Riccione, Sporting Riccione, Gemmano, Perla Verde e Real S. Andrea, senza averne titolo perché non tesserato ed inoltre senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ; - il sig. VANNUCCI STEFANO, Presidente della San Bartolo Gabicce Mare, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. In relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calc. Vucani Dorian e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle gare di coppa di III categoria disputate dalla predetta Società contro le società Sporting Riccione (12.09.15 e in data 19.09.15) nonché contro la società Villaggio I Maggio in data 14.10.15 nonché alle gare di campionato di III categoria disputate dalla medesima società in data 26.09.15, 03.10.15, 11.10.15, 17.10.15, 24.10.15 e 28.10.15 rispettivamente contro Unione Calcio Riccione, Sporting Riccione, Gemmano, Perla Verde, Real S. Andrea e Villaggio I Maggio; - il sig. CECCHI ALBERTO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della San Bartolo Gabicce Mare, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. , per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta Società in occasione delle gare di coppa di III categoria del 19.09.15 e 14.10.15 disputate contro le società Sporting Riccione e Villaggio I Maggio, nonché in occasione delle gare di campionato di III categoria in data 26.09.15, 03.10.15, 11.1015 rispettivamente contro Unione Calcio Riccione, Sporting Riccione e Gemmano in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calc. Vucani Dorian, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Dirigente di gara, con attestazione di regolare tesseramento dello stesso, consentendo così la partecipazione alle suddette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. BOGHI MARCO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della San Bartolo Gabicce Mare, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. , per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta Società in occasione della gare di coppa di III categoria del 12.09.15 disputata contro la società Villaggio I Maggio, nonché in occasione della gara di campionato di III categoria in data 24.10.15 rispettivamente contro la società Real S.Andrea in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calc. Vucani Dorian, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Dirigente di gara, con attestazione di regolare tesseramento dello stesso, consentendo così la partecipazione alle suddette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. PENNACCHINI PIERLUIGI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della San Bartolo Gabicce Mare, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. , per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta Società in occasione della gara di campionato di III categoria in data 17.10.15 rispettivamente contro la società Perla Verde in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calc. Vucani Dorian, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Dirigente di gara, con attestazione di regolare tesseramento dello stesso, consentendo così la partecipazione alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa - la società FCD SAN BARTOLO GABICCE MARE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti ai, dirigenti, calciatori e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione delle suddette gare. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con 5 giornate di squalifica per il calciatore Vucani Dorian, 4 mesi di inibizione per il dirigente Vannucci Stefano, 3 mesi di inibizione per il dirigente Cecchi Alberto, 40 giorni di inibizione per il dirigente Boghi Marco, 1 mese di inibizione per il dirigente Pennacchini Pierluigi, 5 punti di penalizzazione e un’ammenda di € 200,00 per la società FCD San Bortolo Gabicce Mare. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle stesse parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute congrue e giustificate le richieste della Procura Federale; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere a carico del calciatore VUCANI DORIAN la squalifica di 5 giornate, a carico del Sig. Vannucci Stefano l’inibizione per 4 mesi, a carico del Sig. Cecchi Alberto l’inibizione per 3 mesi, a carico del Sig. Boghi Marco l’inibizione per 40 giorni, a carico del Sig. Pennacchini Pierluigi l’inibizione per 1 mese, a carico della società FCD San Bartolo Gabicce Mare 5 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di pertinenza attualmente in corso oltre a un’ammenda di € 200,00. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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