COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 21/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico del Sig. Alessandro COPPELLI e della Società ASD La Miccia Formigine (CAMPIONATO 2a CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 21/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico del Sig. Alessandro COPPELLI e della Società ASD La Miccia Formigine (CAMPIONATO 2a CATEGORIA) Con nota 15.07.2016, n. 749/1006 pf 15 16/GC/vdb, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. COPPELLI ALESSANDRO, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD La Miccia Formigine, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di conduzione tecnica delle squadre, di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.44 del Reg. LND, per non aver tesserato per la conduzione tecnica della prima squadra della Società di cui è Presidente, all’inizio della Stagione Sportiva 2015/2016, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei relativi ruoli ufficiali, consentendo alla predetta squadra di disputare gran parte del proprio campionato di competenza, senza alcun allenatore tesserato; - la società ASD LA MICCIA FORMIGINE, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio ex Presidente, realizzati come sopra descritti; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento, ma la società ha presentato una breve memoria difensiva in cui si sottolinea l’involontarietà dell’errore commesso nel tesseramento dell’allenatore provvisto di patentino, nonché la circostanza che al momento dei fatti contestati e oggetto del presente procedimento, il Presidente dell’A. S. La Miccia non era il Sig. Coppelli in quanto in precedenza dimessosi dall’incarico e sostituito dal Sig. Francesco Zarzana, attuale presidente in carica. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con l’inibizione per due mesi a carico del Sig. Alessandro Coppelli e l’ammenda di € 150,00 a carico della società US Lugagnanese. Il Tribunale - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute congrue e giustificate le richieste della Procura Federale; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere al Sig. Alessandro COPPELLI mesi 2 d’inibizione e a carico della società ASD La Miccia di Formigine € 150,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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