COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 21/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico del Sig. Italo Romano GUIDI e della Società ASD Santagatese (CAMPIONATO DI 2a CATEGORIA).

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 21/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico del Sig. Italo Romano GUIDI e della Società ASD Santagatese (CAMPIONATO DI 2a CATEGORIA). Con nota 27.07.2016, n. 001264/1093 pf 15 16/AV/vg, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. GUIDI ITALO ROMANO, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Santagatese, per rispondere della violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione sia all’art.44 del Reg. LND, sia all’art. 40 lett. D) Regolamento Settore Tecnico per non aver tesserato per la conduzione tecnica della prima squadra della Società di cui è Presidente, per la Stagione Sportiva 2015/2016, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei relativi ruoli ufficiali; - la società ASD SANTAGATESE, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, realizzati come sopra descritti; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento, ma la società ha inviato una breve memoria difensiva in cui si sostiene l’involontarietà dell’errore commesso in sede d’iscrizione nella stagione sportiva 2015-2016 e si sottolinea di non avere mai ricevuto per esso errore richiami specifici dalla Federazione Regionale e Provinciale. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con l’inibizione per tre mesi a carico del Sig. Italo Romano Guidi e l’ammenda di € 300,00 a carico della società ASD Santagatese Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere al Sig. Italo Romano GUIDI mesi 2 d’inibizione e a carico della società ASD Santagatese € 150,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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