COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 21/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico dei calciatori Francesco RICCETTI e Lorenzo COSTA, del Sig. Giorgio COSTA e delle società ASD ANZOLAVINO CALCIO e GS LA PIEVE NONANTOLA ASD (CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI).

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 21/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico dei calciatori Francesco RICCETTI e Lorenzo COSTA, del Sig. Giorgio COSTA e delle società ASD ANZOLAVINO CALCIO e GS LA PIEVE NONANTOLA ASD (CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI). Con nota 20.07.2016, n. 921/953 pf 15 16/AA/mg, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. RICCETTI FRANCESCO, calciatore della Società GS La Pieve Nonantola ASD per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto nel corso della partita del 24.10.2015 del campionato di calcio Categoria Juniores Regionale Gir. E La Pieve Nonantola – Anzolavino ha tenuto un atteggiamento provocatorio ed aggressivo dando luogo alla rissa avvenuta al termine della gara, alla quale partecipava il Sig. Costa Giorgio che, al seguito della stessa, riportava lesioni di cui agli allegati certificati nonché per la violazione dell’art. 30, comma 4 Statuto FIGC, per aver sporto atto di denuncia/querela in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale; - il sig. COSTA LORENZO, calciatore della Società ASD ANZOLAVINO CALCIO per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto nel corso della partita del 24.10.2015 del campionato di calcio Categoria Juniores Regionale Gir. E La Pieve Nonantola – Anzolavino ha tenuto un atteggiamento provocatorio contribuendo a dar luogo alla rissa avvenuta al termine della gara, alla quale non partecipava attivamente, nonché per la violazione dell’art. 30, comma 4 Statuto FIGC, per aver sporto atto di denuncia/querela in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale; - il sig. COSTA GIORGIO, Dirigente Accompagnatore della Società ASD Anzolavino Calcio per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto al termine della partita del 24.10.2015 del campionato di calcio Categoria Juniores Regionale Gir. E La Pieve Nonantola – Anzolavino ha concorso a dar luogo alla rissa avvenuta al termine della gara, aggredendo fisicamente il calciatore della squadra avversaria Riccetti Francesco, provocando allo stesso lesioni di cui agli allegati certificati nonché per la violazione dell’art. 30, comma 4 Statuto FIGC, per aver sporto atto di denuncia/querela in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale; - la società GS LA PIEVE NONANTOLA, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio calciatore Riccetti Francesco, realizzati come sopra descritti; - la società ASD ANZOLAVINO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio calciatore Costa Lorenzo e Dirigente accompagnatore Costa Giorgio, realizzati come sopra descritti; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione, hanno inviato memorie difensive corredate da relativa documentazione probatoria e sono presenti all'odierno dibattimento tutte assistite da persone di fiducia. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con le seguenti sanzioni disciplinari: a carico del calciatore Lorenzo Costa 1 mese di squalifica per aver preso parte alla rissa avvenuta a fine a gara in violazione dell’articolo 1bis del CGS, 6 mesi di squalifica ed € 500,00 di ammenda per aver violato il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC; a carico del calciatore Francesco Riccetti 1 mese di squalifica per aver preso parte alla rissa avvenuta a fine a gara in violazione dell’articolo 1bis del CGS, 6 mesi di squalifica ed € 500,00 di ammenda per aver violato il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC; a carico del Sig. Giorgio Costa 6 mesi di inibizione per aver preso parte alla rissa avvenuta a fine a gara in violazione dell’articolo 1bis del CGS, 1 anno di inibizione ed € 500,00 di ammenda per aver violato il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC; a carico della società Anzolalavino Calcio l’ammenda di € 600 per responsabilità diretta; a carico della società La Pieve Nonantola l’ammenda di € 300,00 per responsabilità oggettiva. Il difensore del sig. Giorgio Costa si riporta alle argomentazioni addotte nei propri scritti difensivi e in sede di dibattimento fa preliminarmente presente che all’epoca dei fatti il Costa Giorgio non era ancora un soggetto tesserato come dirigente accompagnatore della società Anzolalavino Calcio e che in ambito penale la clausola compromissoria non trova applicazione per pacifica giurisprudenza delle alte corti di giustizia sportiva. Rileva altresì che a fine a gara non è avvenuta una vera e propria rissa, ma che in realtà il Giorgio Costa, intervenuto a difesa del figlio, è stato a sua volta vittima di un’aggressione. La difesa di Lorenzo Costa sottolinea che lo stesso calciatore aveva riportato durante la gara la fuoriuscita della spalla e conseguentemente a fine partita non poteva essere nelle condizioni fisiche e psichiche per partecipare a una rissa. Il difensore delle suddette parti deferite chiede l’audizione di un teste a conferma delle proprie asserzioni che tuttavia il Tribunale non ammette accogliendo l’opposizione in merito del Rappresentante della Procura Federale. Conclude il patrocinatore con la richiesta di proscioglimento delle parti deferite ivi compresa la società Lavinocalcio che andrà dichiarata del tutto estranea alla vicenda. Il difensore del calciatore Francesco Riccetti e della società La Pieve Nonantola si riporta anch’egli alle proprie argomentazioni scritte e in sede di dibattimento sottolinea ulteriormente che il suo patrocinato non sapeva che chi lo aveva aggredito e picchiato fosse un tesserato presso la FIGC e solo per tale motivo non ha preventivamente attivato la richiesta al Consiglio Federale. Di detta omissione si è scusato con la Procura Federale e ha ovviato con una richiesta a procedere inviata successivamente e di cui tuttora attende l’esito. Con riguardo ai fatti violenti accaduti a fine gara fa notare come gli stessi siano stati innescati dal comportamento provocatorio e aggressivo del calciatore avversario Lorenzo Costa. Si chiede in conclusione il proscioglimento sia del calciatore Riccetti sia della società di appartenenza dello stesso, GS La Pieve Nonantola ASD. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - esaminate le memorie difensive depositate in giudizio da tutti i deferiti; - ascoltati all’odierna udienza i difensori delle stesse parti deferite; - rilevato che dalla documentazione relativa al tesseramento del sig. Giorgio Costa, come dirigente ufficiale della società Anzolalavino Calcio, emerge che tutte le operazioni necessarie a perfezionare il tesseramento stesso risultano compiute in data successiva a quella in cui la gara si è disputata, vale a dire il giorno 24.10.2015, e che le menzionate operazioni di tesseramento si sono completate solo in data 31.10.2015 con la spedizione del cartellino al Comitato Regionale di competenza; - ritenuto che da quanto precede discenda che il deferimento della Procura Federale, intervenuto nei confronti di Giorgio Costa, è stato emesso nei confronti di persona che alla data dei fatti che gli sono attribuiti era un soggetto inesistente ai fini federali; - valutato, sempre in conseguenza di quanto sopra detto, che alla querela proposta dal calciatore Francesco Riccetti in data 26-10-2015 nei confronti del Costa Giorgio, soggetto quest’ultimo che in detta data non poteva considerarsi come ancora validamente tesserato, non può applicarsi la previsione normativa di cui all’articolo 30 dello Statuto Federale; - accertato che in data 29.10.2015 il calciatore Lorenzo Costa per i fatti accaduti nel contesto della gara in parola ha invece sporto formale querela nei confronti di un tesserato senza aver richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Federale ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto F.I. G. C. - ritenuti ampiamente provati i fatti così come accertati a seguito della minuziosa istruttoria compiuta in sede d’indagini federali; - visti gli artt. 15, 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere: 1- al calciatore LORENZO COSTA 1 mese di squalifica per aver preso parte alla rissa avvenuta a fine gara, 6 mesi di squalifica ed € 500,00 di ammenda per violazione della clausola compromissoria ex articolo 30 Statuto Federale. 2- Alla società ASD ANZOLALAVINO l’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti addebitati al proprio tesserato. 3- Al calciatore FRANCESCO RICCETTI 1 mese di squalifica per aver preso parte alla rissa avvenuta a fine gara. Di prosciogliere da ogni addebito le altre parti deferite GIORGIO COSTA e Società GS LA PIEVE NONANTOLA ASD. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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